Cassazione Penale, Ordinanza n. 38968/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la decisione di merito. La fattispecie concreta, per come emerge dal testo, riguarda una condotta estorsiva realizzata con minaccia e uso di armi. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p.; con il secondo motivo si censurava l'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa lamentava, in sostanza, che la Corte territoriale non avesse valorizzato l'asserita esiguità delle somme estorte e che non avesse concesso una più ampia mitigazione sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la Corte territoriale aveva escluso correttamente l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p., valorizzando la gravità della minaccia, l'uso di armi e la mancata prova dell'irrisorietà delle somme estorte; ha ribadito che, nei delitti di rapina ed estorsione, la speciale tenuità va valutata considerando anche le conseguenze lesive sulla persona, data la natura plurioffensiva dei reati. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo, perché generico e comunque volto a sollecitare una rivalutazione del giudizio di merito sulle attenuanti generiche, giudizio insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non illogica. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 62, primo comma, n. 4, c.p.
La speciale tenuità del danno o del pericolo non può essere riconosciuta nei reati plurioffensivi come estorsione e rapina sulla sola base del modesto valore economico del profitto, dovendosi valutare complessivamente anche la lesione alla persona e la gravità della condotta.
Nella valutazione delle attenuanti generiche il giudice di merito deve dare conto degli elementi ritenuti prevalenti tra quelli indicati dalla norma; il relativo giudizio è di fatto e non è sindacabile in cassazione se congruamente motivato.
Richiamato nel contesto della richiesta di attenuanti generiche e di speciale tenuità, quale base normativa per la mitigazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Nei reati di estorsione e rapina la speciale tenuità del danno o del pericolo richiede una valutazione complessiva del pregiudizio, comprensiva non solo dell'offesa patrimoniale ma anche della violenza o minaccia alla persona; il solo modesto valore del profitto non basta.
- L'apprezzamento sulla concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, c.p. è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione logica e coerente.
- Le circostanze attenuanti generiche sono oggetto di un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito; in sede di legittimità può essere censurata solo una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica.
- Un motivo di ricorso che si limiti a contestare in modo generico la valutazione di merito sulle attenuanti è inammissibile, perché non introduce un vero vizio di legittimità ma sollecita una nuova ponderazione del fatto.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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