Cassazione Civile, Ordinanza n. 02660/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La controversia nasce da una delibera assembleare di una s.r.l. che ha eliminato dallo statuto una clausola di gradimento e di prelazione in favore degli altri soci per le cessioni di quote. Poco dopo, una quota è stata ceduta a un soggetto legato a uno dei soci di maggioranza. I soci di minoranza hanno chiesto: in via principale, l'accertamento del loro diritto di recesso e la condanna della società al rimborso del valore della partecipazione, con interessi e risarcimento del danno da ritardo; in via subordinata, l'annullamento della delibera del 30 settembre 2015. La Corte d'appello ha respinto le domande, ritenendo che il recesso sorgesse solo in caso di diniego concreto del gradimento e che la delibera non fosse espressione di abuso di maggioranza. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione degli artt. 12 disp. prel., 2469 e 2473 c.c., sostenendo che la sola previsione della clausola di mero gradimento basterebbe a far sorgere il recesso; 2) violazione degli artt. 2437, 2469 e 2473 c.c., per mancata applicazione analogica della disciplina delle s.p.a. che attribuisce il recesso quando si rimuovono vincoli alla circolazione; 3) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale per l'interpretazione di una clausola statutaria previgente sulla prelazione; 4) violazione degli artt. 2436, 2479 e 2479-ter c.c., per avere escluso che il pregiudizio dei soci derivasse dalla delibera; 5) violazione degli artt. 1375 e 2479-ter c.c., per non avere ravvisato un abuso della maggioranza nella delibera.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi e ha accolto il quarto e il quinto. Ha affermato che, nelle s.r.l., la clausola di mero gradimento non attribuisce un recesso ad nutum per il solo fatto della sua previsione: il diritto di recesso sorge solo quando il gradimento sia concretamente negato, perché solo allora il socio rischia di restare "prigioniero" della società. Ha inoltre escluso l'applicazione analogica della disciplina delle s.p.a. in materia di rimozione dei vincoli alla circolazione delle partecipazioni, trattandosi di disciplina diversa e già compiutamente regolata per le s.r.l. dall'art. 2469 c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a contrapporre una lettura della clausola statutaria a quella accolta dal giudice di merito senza censurare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici. Sono stati invece accolti i motivi relativi alla delibera assembleare: la Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse considerato gli effetti legali della modifica statutaria sul diritto di voice dei soci di minoranza e, soprattutto, non avesse verificato se la delibera fosse stata approvata con intento fraudolento o pregiudizievole nei loro confronti, come richiesto dal principio sull'abuso della regola di maggioranza. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Richiamato solo nel primo motivo come parametro ermeneutico, senza specifica statuizione autonoma della Corte se non il rigetto della tesi ricorrente.
art. 2469, secondo comma, c.c.
"Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473."
Il recesso nella s.r.l. è riconosciuto solo quando la clausola statutaria determini un effettivo impedimento alla libera circolazione della partecipazione; nella clausola di mero gradimento il diritto sorge solo in caso di diniego del gradimento.
È la norma di rinvio per il recesso del socio nella s.r.l.; la sua operatività dipende dai presupposti previsti dall'art. 2469, secondo comma, c.c.
art. 2437, secondo comma, c.c.
La disciplina del recesso nelle s.p.a. per introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni non è applicabile analogicamente alle s.r.l., perché queste hanno una disciplina autonoma e diversa.
Richiamato solo per escludere la sua utilità interpretativa rispetto all'art. 2469 c.c., dato il diverso regime delle azioni nelle s.p.a.
Richiamato come criterio ermeneutico nella censura poi dichiarata inammissibile.
Richiamato come criterio ermeneutico nella censura poi dichiarata inammissibile.
Richiamato come criterio di buona fede nell'interpretazione contrattuale nella censura poi dichiarata inammissibile.
Richiamato come criterio ermeneutico nella censura poi dichiarata inammissibile.
Richiamato nel quarto motivo in relazione agli effetti della delibera e alla sua impugnazione.
Richiamato in relazione al funzionamento assembleare e alla delibera modificativa dello statuto.
Richiamato in relazione all'annullamento delle delibere e al sindacato sull'abuso della maggioranza.
Il voto di maggioranza e l'esecuzione del rapporto sociale devono rispettare il canone di buona fede; l'abuso della maggioranza può integrare vizio della delibera.
Massime di principio
- Nella s.r.l. la clausola di mero gradimento non fa sorgere, di per sé, un diritto di recesso ad nutum: il recesso è giustificato solo quando il gradimento venga concretamente negato e la partecipazione diventi realmente incommerciabile o sostanzialmente bloccata.
- L'art. 2469, secondo comma, c.c. va interpretato in coerenza con la sua ratio di tutela contro la "prigionia" del socio; la tutela non si estende a situazioni in cui la clausola non abbia ancora prodotto un effettivo impedimento al trasferimento.
- La disciplina del recesso nelle s.p.a. per modifica dei vincoli alla circolazione delle azioni non è automaticamente applicabile alle s.r.l. in via analogica, quando l'ordinamento preveda già una regolazione specifica del trasferimento delle partecipazioni.
- In sede di impugnazione di delibere assembleari, il giudice deve verificare non solo la rispondenza della decisione all'interesse sociale, ma anche se la delibera sia stata approvata con intento fraudolento o comunque in violazione della buona fede per ledere i diritti individuali della minoranza.
- L'abuso della regola di maggioranza ricorre quando la delibera sia priva di effettiva giustificazione nell'interesse sociale oppure sia strumentale a danneggiare i soci di minoranza uti singuli; la mera utilità organizzativa per la società non esclude il sindacato sull'eventuale finalità lesiva.
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