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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37036/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza di appello che l'aveva condannata per furto aggravato, deducendo un solo motivo: la contestazione e la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., con riflessi sulla procedibilità dell'azione penale. La censura mirava quindi a mettere in discussione la corretta configurazione dell'aggravante legata all'allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell'ente gestore, sostenendo che tale profilo non fosse stato validamente contestato o non fosse comunque integrato nei fatti accertati.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui l'aggravante ex art. 625, n. 7, c.p. è correttamente contestata quando il capo di imputazione descrive una sottrazione realizzata mediante allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, rete idonea a fornire un servizio destinato a una pluralità indeterminata di persone e a soddisfare un'esigenza di rilevanza pubblica. Ha quindi giudicato logica la motivazione delle sentenze di merito che avevano ritenuto integrata l'aggravante sulla base dell'allaccio abusivo. Ne è conseguita la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, richiamata come base del titolo di reato oggetto di condanna.

  • art. 625, nn. 2 e 7, c.p.

    Disciplina le aggravanti del furto; nel caso concreto la Corte si è soffermata sull'aggravante del n. 7, ritenendola correttamente contestata e integrata dall'allaccio abusivo alla rete di distribuzione dell'ente gestore.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso dichiarato inammissibile, prevede la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

Massime di principio

  • L'aggravante del furto prevista dall'art. 625, n. 7, c.p. può ritenersi correttamente contestata quando l'imputazione descrive una sottrazione realizzata tramite allaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, poiché tale rete è idonea a erogare un servizio destinato a una pluralità indeterminata di utenti e a soddisfare un'esigenza di rilevanza pubblica.
  • In presenza di un allaccio abusivo alla rete di distribuzione, il giudice di merito può logicamente ritenere integrata l'aggravante ex art. 625, n. 7, c.p., anche ai fini della procedibilità dell'azione penale.
  • Il ricorso per cassazione che si limiti a contestare in modo manifestamente infondato la sussistenza di un'aggravante già riconosciuta in fatto e in diritto dai giudici di merito è dichiarato inammissibile.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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