Cassazione Penale, Sentenza n. 14549/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con tre censure: 1) vizi di motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per rapina impropria, con la doglianza che, essendosi già avvenuto l'impossessamento della refurtiva, mancherebbe il nesso temporale e funzionale tra violenza esercitata contro gli operanti e il conseguimento dello scopo del reato; 2) vizio di motivazione per mancata qualificazione del fatto come rapina tentata (o furto non consumato) in considerazione del controllo costante da parte del personale di vigilanza che, secondo il ricorrente, escluderebbe la consumazione; 3) violazione di legge e carenza motivazionale nella scelta della misura cautelare custodiale, senza aver considerato misure non custodiali o gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato richiamando il principio secondo cui, nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso dalla sottrazione e non è richiesta la contemporaneità temporale, purché sussista l'unitarietà dell'azione volta a impedire la restituzione o a garantire l'impunità. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché, ai fini della consumazione della rapina impropria ex art. 628, secondo comma, non è necessario che l'agente abbia acquisito il possesso autonomo della cosa; il controllo del personale di vigilanza può solo impedire l'acquisizione successiva della disponibilità ma non esclude automaticamente la sottrazione rilevante per la rapina impropria. Il terzo motivo è aspecifico e la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la scelta della custodia in carcere alla stregua di precedenti per rapina e sequestro di persona, della mancanza di stabile occupazione e domicilio, e della inidoneità delle misure non custodiali a contenere il pericolo di recidiva. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; dispone gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
artt. 110, 628, 337, 648 cod. pen.
artt. 110-628, 110-337 e 110-648 cod. pen.
Riferimento alle fattispecie contestate: concorso di persone (art.110) e reati oggetto dell'ordinanza (tra cui rapina impropria ex art.628). La Corte conferma la sussistenza dei gravi indizi per le imputazioni contestate.
art. 628, secondo comma, cod. pen. (rapina impropria)
art. 628, secondo comma, cod. pen.
La Corte interpreta che per la rapina impropria la violenza o la minaccia non devono essere contemporanee alla sottrazione né avvenire nello stesso luogo, e che non è necessario l'acquisizione del possesso autonomo della cosa per configurare la consumazione.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede gli adempimenti da compiere quando l'adozione del provvedimento impugnato non comporta la remissione in libertà; la Corte dispone gli adempimenti alla cancelleria ai sensi di questa norma.
Massime di principio
- Nella rapina impropria la violenza o la minaccia possono avvenire in luogo o tempo diversi rispetto alla sottrazione: non è richiesta la contemporaneità purché sussista l'unitarietà dell'azione diretta a impedire la restituzione o a garantire l'impunità.
- La consumazione della rapina impropria non richiede che l'agente abbia già acquisito un possesso autonomo della cosa sottratta; il controllo da parte di vigilanti può impedire l'acquisizione successiva ma non elimina automaticamente la sussistenza della sottrazione rilevante per la rapina impropria.
- Le censure processuali che non si confrontano specificamente e nei dettagli con la motivazione del giudice di merito (ossia che risultano generiche o aspecifiche) sono destinate a essere dichiarate inammissibili.
- Nella valutazione della misura cautelare, devono essere considerate le esigenze di gravità del fatto, precedenti penali (anche gravi), la stabilità dell'occupazione e del domicilio; la presenza di precedenti e l'assenza di elementi di ancoraggio sociale possono giustificare misure custodiali e l'esclusione di misure non custodiali.
- In sede di impugnazione in Cassazione, l'insuccesso comporta spesso la condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.
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