Sentenza del 20/11/2019 n. 191 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, con recuperi a tassazione di IVA, IRES e IRAP. In via preliminare ha eccepito la nullità degli atti perché emessi prima del decorso del termine dilatorio di 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, in violazione dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, senza adeguate ragioni di urgenza. L’Ufficio sosteneva che l’urgenza derivasse, per il 2008, dall’imminente scadenza del termine decadenziale per l’accertamento e, per il 2007, dall’emersione di possibili reati tributari e dall’apertura di un procedimento penale.
La decisione
La Commissione tributaria ha ritenuto fondato il motivo preliminare e ha dichiarato nulli gli avvisi di accertamento per entrambi gli anni. Per il 2008, la sola imminente scadenza del termine per l’accertamento non costituisce una ragione di urgenza idonea a derogare al termine di 60 giorni. Per il 2007, la mera presenza di elementi di possibile rilevanza penale non è sufficiente: occorrono circostanze concrete e specifiche, riferite al contribuente e al rapporto controverso, tali da rendere necessario anticipare l’accertamento. Nel caso concreto, le contestazioni penali riguardavano operazioni limitate, di importo non significativo, non indicative di una frode strutturale; inoltre, il procedimento penale era stato archiviato e le condotte risalivano al precedente amministratore. L’appello dell’Ufficio è stato quindi rigettato, con conferma della sentenza di primo grado. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti e le spese del grado sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000, Statuto dei diritti del contribuente
Termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni
L’avviso di accertamento emesso prima della scadenza del termine è illegittimo, salvo che l’Amministrazione dimostri specifiche e concrete ragioni di urgenza riferite al contribuente e al rapporto controverso. La violazione compromette il contraddittorio procedimentale e comporta la nullità dell’atto.
Cassazione, sez. V, ordinanza n. 27623 del 30 ottobre 2018
L’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni determina di per sé l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus, salvo specifiche ragioni di urgenza
L’Ufficio deve dimostrare l’effettiva sussistenza dell’urgenza; non è sufficiente una motivazione generica o la sola anticipata emissione dell’atto.
Cassazione, sez. V, sentenza n. 21815 del 7 settembre 2018
Le ragioni di urgenza devono essere riferite al contribuente e al rapporto controverso
L’urgenza deve essere concreta, particolare e specificamente collegata alla posizione fiscale oggetto di accertamento.
Cassazione, sez. VI-5, ordinanza n. 8749 del 10 aprile 2018
La scadenza del termine di decadenza dell’azione accertativa non rappresenta una ragione di urgenza tutelabile
La semplice prossimità della decadenza dal potere di accertamento non consente all’Ufficio di ignorare il termine di 60 giorni previsto a tutela del contribuente.
Cassazione, sez. V, sentenza n. 5149 del 16 marzo 2016
La scadenza del termine decadenziale non costituisce ragione di urgenza
L’Amministrazione deve organizzare per tempo l’attività accertativa e non può trasferire sul contribuente le conseguenze della ritardata conclusione della verifica.
Cassazione, sez. VI-5, ordinanza n. 17211 del 2 luglio 2018
Tra le ragioni di urgenza possono rientrare reiterate violazioni tributarie aventi rilevanza penale o la partecipazione a una frode fiscale
La rilevanza penale può giustificare la deroga solo quando evidenzi una concreta necessità di intervento immediato, come il rischio di dispersione delle prove, reiterazione delle violazioni, distrazione di beni o pregiudizio per la riscossione; la mera segnalazione di possibili reati non è sufficiente.
Massime di principio
- Il termine di 60 giorni dalla notifica del processo verbale di chiusura è una garanzia essenziale del contraddittorio: un accertamento emesso prima della scadenza è normalmente illegittimo.
- L’Amministrazione deve provare specifiche, concrete e attuali ragioni di urgenza; non bastano formule generiche, il richiamo alla complessità della verifica o la prossimità della decadenza.
- La presenza di possibili reati tributari non legittima automaticamente l’emissione anticipata dell’accertamento. Occorre dimostrare che tali fatti rendano concretamente necessario comprimere il termine difensivo.
- Nella valutazione dell’urgenza rilevano la gravità, l’attualità e la connessione delle condotte con il contribuente e con il rapporto fiscale controverso; fatti episodici, risalenti o di modesta entità sono normalmente insufficienti.
- Se l’Ufficio non dimostra una valida ragione di urgenza, l’atto emesso ante tempus può essere annullato senza necessità di esaminare le contestazioni fiscali di merito.
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