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Sentenza

Sentenza del 20/11/2019 n. 1252 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Ires - Detrazioni di imposta per interventi di risparmio energetico - Condizioni

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La questione concerne la spettanza delle detrazioni d'imposta per interventi di risparmio energetico previste dall'art. 1, commi 344-350, della legge n. 296/2006. In particolare, si chiarisce se tali agevolazioni possano essere riconosciute a un'impresa che sostiene spese per interventi su immobili esistenti, anche quando gli immobili sono detenuti e concessi in locazione. La locazione non esclude, per l'impresa che svolge professionalmente attività di gestione e locazione di immobili propri, la natura strumentale dell'immobile, purché esso appartenga al patrimonio dell'impresa e non sia stato costruito o acquistato per la rivendita.

La decisione

Le agevolazioni spettano ai soggetti titolari di reddito d'impresa che sostengono le spese per interventi di riqualificazione energetica su edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. Per un'impresa immobiliare che svolge attività di locazione di immobili propri, la concessione in locazione non fa venir meno la strumentalità dell'immobile, poiché la locazione costituisce modalità diretta di svolgimento dell'attività produttiva di ricavi. Il testo non indica le parti processuali né un dispositivo formale, ma il principio espresso è favorevole al riconoscimento della detrazione in tale situazione.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 344-350

    Le detrazioni per interventi di risparmio energetico spettano ai titolari di reddito d'impresa che sostengono le relative spese su edifici, parti di edifici o unità immobiliari esistenti, posseduti o detenuti, anche se gli immobili sono concessi in locazione nell'ambito dell'attività ordinaria dell'impresa.

Massime di principio

  • Le imprese possono accedere alle detrazioni per il risparmio energetico anche per immobili concessi in locazione, se gli immobili fanno parte del patrimonio utilizzato nell'attività d'impresa.
  • La locazione non determina automaticamente la perdita della natura strumentale dell'immobile quando costituisce l'attività tipica dell'impresa e produce ricavi.
  • Occorre distinguere gli immobili destinati alla locazione come attività ordinaria da quelli costruiti o acquistati per la rivendita: in quest'ultimo caso la detrazione può non spettare secondo il principio richiamato.
  • Gli interventi devono riguardare edifici, parti di edifici o unità immobiliari già esistenti; la norma non limita il beneficio a una specifica categoria catastale e comprende anche gli immobili rurali.
  • Per valutare casi analoghi è necessario verificare congiuntamente la titolarità o detenzione dell'immobile, la natura dell'attività d'impresa, la destinazione dell'immobile e l'effettivo sostenimento delle spese agevolabili.

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