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Sentenza

Sentenza del 20/11/2019 n. 1245 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Riproposizione dell'appello dell'Agente della riscossione - Mancata indicazione della giurisdizione e dei termini di impugnazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'ammissibilità dell'appello riproposto dall'agente della riscossione dopo una nuova costituzione in giudizio, nonché la validità dell'intimazione di pagamento sotto il profilo della mancata indicazione della giurisdizione competente e dei termini per impugnare. L'agente ha giustificato la nuova costituzione, spiegando le ragioni per cui l'originaria difesa tramite un avvocato del libero foro si era resa necessaria. Il contribuente contestava inoltre l'omessa indicazione, nell'intimazione, delle informazioni relative ai rimedi giudiziari.

La decisione

L'appello dell'agente della riscossione è stato ritenuto ammissibile, poiché la nuova costituzione era accompagnata da un'adeguata spiegazione delle ragioni della precedente difesa tramite avvocato del libero foro. È stata inoltre ritenuta infondata la contestazione relativa alla mancata indicazione della giurisdizione e dei termini di impugnazione: cartelle di pagamento e intimazioni devono essere conformi al modello ministeriale, il quale richiama i rimedi applicabili alle cartelle sottostanti. La decisione è quindi risultata favorevole all'agente della riscossione.

Norme richiamate

  • Modello ministeriale degli atti della riscossione

    Cartelle di pagamento e intimazioni di pagamento devono rispettare il modello ministeriale previsto per tali atti. Il modello considera i rimedi giudiziari già indicati con riferimento alle cartelle sottostanti, sicché non è necessariamente richiesta una autonoma e dettagliata indicazione della giurisdizione e dei termini nell'intimazione.

  • Disciplina della rappresentanza e difesa dell'agente della riscossione

    La costituzione dell'agente della riscossione mediante un avvocato del libero foro può essere ammessa quando siano indicate e adeguatamente motivate le ragioni che rendono necessario o opportuno tale affidamento, anche in occasione di una nuova costituzione in giudizio.

Massime di principio

  • La nuova costituzione o riproposizione dell'appello dell'agente della riscossione non è automaticamente inammissibile: occorre verificare se l'agente abbia spiegato le ragioni della precedente difesa tramite avvocato del libero foro.
  • La validità della difesa dell'agente della riscossione dipende dalla presenza di una motivazione concreta e adeguata sulle ragioni dell'incarico al professionista esterno.
  • La mancata indicazione autonoma, nell'intimazione di pagamento, della giurisdizione e dei termini di impugnazione non comporta necessariamente la nullità dell'atto, se esso è conforme al modello ministeriale e richiama i rimedi collegati alle cartelle sottostanti.
  • Nelle contestazioni degli atti della riscossione occorre distinguere tra vizi dell'intimazione e vizi propri delle cartelle presupposte: l'intimazione può rinviare al regime di impugnazione delle cartelle.
  • La conformità dell'atto al modello ministeriale può essere decisiva per valutare la sufficienza delle informazioni fornite al contribuente e l'eventuale lesione del suo diritto di difesa.

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