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Sentenza

Sentenza del 20/11/2019 n. 1247 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Imposte nella risoluzione del mutuo dissenso - Imposta di Registro nella risoluzione per mutuo dissenso

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la tassazione di un atto del 17 marzo 2017 con cui le parti avevano sciolto per mutuo dissenso, a titolo gratuito e con efficacia dichiarata retroattiva, una compravendita immobiliare stipulata il 10 ottobre 2016. Il notaio aveva applicato imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. L’Agenzia delle Entrate ha invece ritenuto applicabile la tassazione proporzionale, sostenendo che il mutuo dissenso costituisse un autonomo nuovo negozio produttivo del ritrasferimento dell’immobile dall’acquirente originaria alla società alienante. La Commissione ha inoltre confermato la legittimazione attiva della contribuente, in quanto coobbligata d’imposta.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza della Commissione Provinciale, che aveva annullato l’avviso, e ha respinto il ricorso dei contribuenti. Ha ritenuto applicabile l’art. 28, comma 2, del DPR 131/1986, poiché non risultava prevista una clausola o condizione risolutiva espressa nell’atto originario né una clausola stipulata entro il secondo giorno non festivo successivo alla conclusione del contratto. Il mutuo dissenso è stato qualificato come nuovo negozio solutorio e liberatorio, con effetti di ritrasferimento della proprietà e conseguente applicazione delle imposte in misura proporzionale, oltre agli importi recuperati dall’Ufficio. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 28 DPR 131/1986 (Testo Unico dell’imposta di registro)

    La risoluzione del contratto è soggetta all’imposta in misura fissa se dipende da clausola o da condizione risolutiva espressa contenuta nel contratto stesso ovvero stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata entro il secondo giorno non festivo successivo a quello in cui è stato concluso il contratto. Se è previsto un corrispettivo per la risoluzione sul relativo ammontare si applica l’imposta proporzionale prevista dall’art. 6 o dall’art. 9 della parte prima della tariffa. In ogni altro caso l’imposta è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione.

    La misura fissa opera soltanto quando lo scioglimento dipende da una clausola o condizione risolutiva espressa tempestivamente prevista. Se invece il mutuo dissenso è stipulato successivamente come autonomo accordo, esso è tassato in relazione alle prestazioni e agli effetti economici prodotti, normalmente in misura proporzionale.

  • Art. 1372 Codice civile

    Il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

    La norma consente alle parti di sciogliere consensualmente il contratto, ma non determina autonomamente il regime fiscale dell’atto di scioglimento, che resta disciplinato dalla normativa tributaria.

  • Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 41342/2015

    Il mutuo dissenso è qualificabile come un nuovo contratto di natura solutoria e liberatoria, con contenuto contrario a quello originario. Quando comporta il ritorno del bene al precedente proprietario, produce un nuovo passaggio di proprietà, fiscalmente rilevante e soggetto a imposta proporzionale.

Massime di principio

  • La risoluzione consensuale stipulata dopo la conclusione del contratto originario non è automaticamente fiscalmente neutra: può essere trattata come un nuovo negozio soggetto a imposta proporzionale.
  • Per ottenere il trattamento in misura fissa previsto dall’art. 28, comma 1, DPR 131/1986, la clausola o condizione risolutiva deve essere contenuta nel contratto originario oppure formalizzata entro il secondo giorno non festivo successivo alla sua conclusione.
  • Quando il mutuo dissenso determina il ritrasferimento di un immobile, l’Amministrazione finanziaria e i giudici possono considerarlo un nuovo trasferimento patrimoniale, con applicazione delle imposte proporzionali previste per l’atto economicamente corrispondente.
  • La dichiarata efficacia retroattiva dalle parti non è necessariamente decisiva sul piano fiscale: rilevano soprattutto la struttura dell’atto e gli effetti giuridici ed economici concretamente prodotti.
  • Prima di stipulare un mutuo dissenso immobiliare è opportuno valutare preventivamente, con il notaio e un consulente fiscale, il regime delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e la possibile applicazione di sanzioni in caso di autoliquidazione errata.

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