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Sentenza

Sentenza del 20/11/2019 n. 966 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

IVA - Dimostrazione dell'esistenza delle operazioni da parte del contribuente - Basta la prova della regolarità documentale - Non sussiste - occorre la prova di avere adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità - Sussite.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Chieti che aveva annullato l'atto di contestazione con cui era stata irrogata alla società una sanzione di euro 27.770,75, pari al 25% di costi per euro 111.083,00 ritenuti relativi a operazioni inesistenti. L'Ufficio sosteneva che gli elementi raccolti dimostrassero l'inesistenza, totale o parziale, delle operazioni e che la società non avesse fornito una prova effettiva, limitandosi a invocare la regolarità delle fatture, della contabilità e dei pagamenti.

La decisione

La CTR Abruzzo ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, riformando integralmente la sentenza di primo grado e confermando la legittimità dell'atto di contestazione. Ha ritenuto sufficienti gli elementi indiziari forniti dall'Ufficio, tra cui la commistione tra la s.r.l. e una s.n.c. collegata, anomalie nella documentazione e nei pagamenti, fornitori privi di struttura o irreperibili e l'assenza di prova dell'effettiva attività pubblicitaria relativa alle sponsorizzazioni. La società non ha dimostrato concretamente l'esistenza delle operazioni né di avere adottato la massima diligenza esigibile. La sanzione è stata ritenuta corretta perché applicata nella misura minima del 25% prevista dall'art. 8, comma 2, del D.L. n. 16/2012. La società è stata inoltre condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 1.500,00 per ciascun grado.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 2, D.L. n. 16/2012

    Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati [...] In tal caso si applica la sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare delle spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati indicati nella dichiarazione dei redditi.

    La norma prevede una sanzione amministrativa dal 25% al 50% dei costi indicati in dichiarazione e riferiti a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati. Nel caso concreto è stata applicata la misura minima del 25% su euro 111.083,00.

  • Art. 90, comma 8, Legge n. 289/2002

    Le spese di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive dilettantistiche beneficiano di una presunzione legale assoluta di natura pubblicitaria, purché siano rispettati i requisiti soggettivi e quantitativi e sia provata l'effettiva attività promozionale svolta dallo sponsorizzato. In assenza di tale prova, la presunzione non opera.

  • Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 26453 del 19/10/2018

    Una volta assolta da parte dell'Amministrazione finanziaria la prova, anche mediante elementi indiziari, dell'oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrarne, di contro, l'effettiva esistenza, senza che sia sufficiente l'esibizione della fattura.

    La fattura e la regolarità formale della contabilità non bastano a provare che l'operazione sia realmente avvenuta quando l'Amministrazione abbia fornito elementi presuntivi contrari.

  • Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 27566 del 30/10/2018

    Grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato [...] la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto.

    Il contribuente deve dimostrare di avere svolto verifiche adeguate sul fornitore e sull'operazione. Non sono sufficienti la regolarità contabile e dei pagamenti né l'assenza di un vantaggio economico apparente.

  • Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018

    L'onere non può ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati.

    La prova dell'effettività delle operazioni deve riguardare la concreta esecuzione della prestazione o la reale cessione del bene, non soltanto la documentazione formale.

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione fornisce elementi oggettivi e concordanti sull'inesistenza di operazioni, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve dimostrare la reale esecuzione delle prestazioni o delle cessioni.
  • La fattura, la contabilizzazione del costo e il pagamento tracciato costituiscono elementi utili, ma di regola non sono sufficienti da soli a provare l'effettività dell'operazione.
  • Il contribuente deve conservare e produrre elementi sostanziali, come contratti, ordini, rapporti di lavoro, documenti di consegna, evidenze dell'attività svolta, corrispondenza commerciale e riscontri economici coerenti.
  • È necessario dimostrare di avere adottato una diligenza elevata e proporzionata al rischio, verificando l'identità, l'organizzazione, l'operatività e l'affidabilità dei fornitori, soprattutto in presenza di anomalie.
  • Le commistioni tra società collegate, sedi condivise, amministratori o soci comuni e pagamenti non coerenti possono costituire indizi rilevanti di inesistenza delle operazioni o di imputazione dei costi alla società sbagliata.
  • Per le sponsorizzazioni sportive, la deducibilità richiede la prova dell'effettiva attività promozionale, anche quando ricorrono astrattamente i presupposti della presunzione prevista dalla legge.
  • In presenza di costi relativi a operazioni inesistenti indicati in dichiarazione, la sanzione prevista dall'art. 8, comma 2, del D.L. n. 16/2012 può essere applicata anche nella misura minima del 25% dei costi contestati.

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