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Sentenza

Sentenza del 20/11/2019 n. 992 - Corte di Giustizia UE

La Corte si pronuncia in materia di esenzione dall'IVA applicabile ai servizi resi da associazioni autonome di persone. Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f) - Esenzioni - Prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone - Servizi prestati a membri e a non membri.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

X*** contestava la rettifica IVA relativa agli anni 2002-2004. L'associazione prestava servizi informatici sia agli ospedali membri sia a soggetti non membri e sosteneva di poter beneficiare dell'esenzione prevista per i servizi resi ai membri. L'amministrazione fiscale belga riteneva invece che la prestazione di servizi anche a non membri facesse venir meno integralmente l'esenzione, assoggettando all'IVA anche i servizi forniti ai membri. La questione riguardava la compatibilità di tale condizione di esclusività con l'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), della sesta direttiva IVA.

La decisione

La Corte di giustizia ha dichiarato che la normativa nazionale belga è contraria al diritto dell'Unione. L'esenzione non può essere subordinata alla condizione che l'associazione presti servizi esclusivamente ai propri membri. I servizi direttamente necessari all'attività esente o non imponibile dei membri possono beneficiare dell'esenzione, purché siano rispettate tutte le altre condizioni previste dalla norma, tra cui il rimborso esatto della quota di spese comuni e l'assenza di una concreta distorsione della concorrenza. I servizi prestati a soggetti non membri restano invece imponibili ai fini IVA. Spetta al giudice nazionale verificare in concreto la sussistenza degli altri requisiti e determinare le conseguenze fiscali della decisione.

Norme richiamate

  • Articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), della sesta direttiva 77/388/CEE

    le prestazioni di servizi effettuate da associazioni autonome di persone ... al fine di rendere ai loro membri i servizi direttamente necessari all'esercizio di tale attività, quando tali associazioni si limitano ad esigere dai loro membri l'esatto rimborso della parte delle spese comuni loro spettante, a condizione che questa esenzione non sia tale da provocare distorsioni di concorrenza

    La disposizione esenta i servizi resi ai membri quando ricorrono i requisiti sostanziali previsti, ma non impone che l'associazione operi esclusivamente a favore dei membri. La prestazione di servizi a non membri non fa venir meno automaticamente l'esenzione per i servizi resi ai membri.

  • Articolo 2, paragrafo 1, della sesta direttiva 77/388/CEE

    Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso ... da un soggetto passivo che agisce in quanto tale

    Le prestazioni onerose rese a soggetti non membri, non rientrando nell'esenzione, sono soggette ordinariamente all'IVA.

  • Articolo 44, paragrafo 2, punto 1 bis, del codice IVA belga

    le prestazioni di servizi fornite ai propri membri da parte di associazioni autonome di persone

    La normativa belga limitava l'esenzione ai casi in cui l'associazione prestasse servizi esclusivamente ai membri. Tale limitazione è stata ritenuta incompatibile con la direttiva perché introduceva una condizione non prevista dal diritto dell'Unione.

  • Articolo 2 del regio decreto belga n. 43 del 5 luglio 1991

    le attività dell'associazione consistano esclusivamente nel fornire prestazioni di servizio direttamente in favore dei propri membri

    La condizione di esclusività stabilita dal decreto è illegittima nella misura in cui comporta la perdita integrale dell'esenzione anche per i servizi effettivamente resi ai membri.

  • Articolo 132, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/112/CE

    La disposizione ha sostituito l'articolo 13, parte A, paragrafo 1, lettera f), della sesta direttiva e mantiene il principio secondo cui l'esenzione riguarda i servizi resi ai membri da associazioni autonome, senza imporre l'esclusività dell'attività associativa.

Massime di principio

  • Un'associazione autonoma può svolgere sia attività verso i membri sia attività verso non membri senza perdere automaticamente l'esenzione IVA sui servizi resi ai membri.
  • L'esenzione deve essere valutata separatamente per tipologia di prestazione: i servizi qualificati e direttamente necessari resi ai membri possono essere esenti, mentre quelli resi ai non membri restano imponibili.
  • Gli Stati membri possono stabilire condizioni amministrative per prevenire frodi e abusi, ma non possono trasformarle in condizioni ulteriori che restringano sostanzialmente il contenuto dell'esenzione previsto dal diritto dell'Unione.
  • La semplice presenza di attività verso non membri non costituisce, da sola, una distorsione della concorrenza: occorre un rischio reale e concreto che l'esenzione, in quanto tale, produca tale distorsione.
  • Per applicare l'esenzione è comunque necessario verificare gli altri requisiti: natura esente o non imponibile dell'attività dei membri, diretta necessità dei servizi, mero rimborso della quota di costi comuni e assenza di distorsioni della concorrenza.
  • In presenza di attività miste, è opportuno mantenere una contabilità e una documentazione distinte per le prestazioni rese ai membri e per quelle rese ai non membri, così da applicare correttamente l'IVA.

Testo integrale

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