Cassazione Civile, Sentenza n. 32502/2023 del 22/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato improcedibile il suo appello per mancata prova della notifica del ricorso in appello e del decreto di fissazione dell'udienza. Sosteneva che l'assenza di comunicazione da parte della cancelleria del decreto presidenziale impediva la notificazione nei termini e che la Corte avrebbe dovuto fissare d'ufficio una nuova udienza (richiamando l'art. 291 c.p.c.). La Cassazione ha ritenuto fondata la censura nella misura in cui la mancata notifica dipendeva dalla mancata comunicazione di cancelleria e non risultava prova di conoscenza equipollente della data d'udienza; in tali ipotesi l'effetto corretto è la fissazione di nuova udienza e non la dichiarazione di improcedibilità, applicando comunque non l'art. 291 per analogia, ma il disposto dell'art. 435 c.p.c., come integrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 15/1977.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, demandando a quella sede anche il regolamento delle spese. La Corte ha stabilito che, in mancanza di prova di comunicazione di cancelleria o di prova equipollente dell'avvenuta conoscenza da parte dell'appellante, il giudice di merito avrebbe dovuto fissare una nuova udienza utile a consentire la notificazione del ricorso e del decreto nei termini dell'art. 435 c.p.c., e non dichiarare l'improcedibilità.
Norme richiamate
La ricorrente invocava l'art. 291 per ottenere la rinnovazione della notifica; la Corte ha però ritenuto che, pur potendo risultare in certi casi utile la rinnovazione, la soluzione corretta nel caso di mancata comunicazione di cancelleria è fondata sull'art. 435 c.p.c. e non su una semplice applicazione analogica dell'art. 291.
La Corte ha affermato che, ove non risulti la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza né altra prova equipollente di conoscenza, non si realizza l'integrazione della condizione che fa sorgere l'onere di notificare il ricorso in appello: il giudice deve fissare nuova udienza in data utile per consentire la notificazione nei termini (tenendo conto del comma terzo).
art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Norma invocata come motivo di ricorso per denunciata erronea applicazione di norme processuali da parte della Corte territoriale (errata applicazione dell'art. 291 e omissione di fissazione di nuova udienza). La Cassazione ha ritenuto fondato il motivo e ha cassato la decisione per violazione delle regole sul deposito e sulla comunicazione del decreto presidenziale.
Corte costituzionale, sent. n. 15 del 14/01/1977
La sentenza costituzionale integra l'art. 435 c.p.c. nella prospettiva che la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza debba essere garantita per assicurare la conoscibilità del momento di decorrenza dei termini; la Cassazione ha richiamato tale pronuncia per sostenere che l'omessa comunicazione di cancelleria può giustificare la fissazione di nuova udienza e impedire la preclusione derivante dalla mancata notificazione.
Massime di principio
- Se il ricorso in appello è stato depositato tempestivamente ma la cancelleria non ha comunicato il decreto di fissazione dell'udienza e non esiste prova equipollente che l'appellante ne abbia avuto conoscenza, il giudice d'appello non deve dichiarare immediatamente l'improcedibilità: deve fissare nuova udienza in data idonea a consentire la notificazione nei termini (ai sensi dell'art. 435 c.p.c. integrato dalla Corte costituzionale).
- L'art. 291 c.p.c. non va usato per giustificare automaticamente la rinnovazione della notifica in queste ipotesi: la ratio è più propriamente rinvenibile nell'art. 435 c.p.c. e nel principio costituzionale che impone la conoscibilità del termine iniziale per la difesa.
- La mancata notifica è invece insanabile (con conseguente improcedibilità) quando risulti che l'appellante ha avuto comunque conoscenza della data d'udienza per mezzi equipollenti o quando esista documentazione che dimostri la possibilità di eseguire la notificazione nei termini; in tali casi l'omissione è a rischio dell'appellante.
- Per l'appellante è prudente conservare e produrre ogni elemento che dimostri conoscenza alternativa della data d'udienza (presa visione, richiesta e rilascio di copia, deposito che indichi la data della prima udienza, verbali di rinvio) o, se manca comunicazione di cancelleria, chiedere tempestivamente la fissazione di nuova udienza o la certificazione dell'omessa comunicazione.
- Per il giudice di merito: accertare sempre la presenza di documentazione di cancelleria o di prova equipollente prima di dichiarare l'improcedibilità dell'appello; in mancanza, provvedere a fissare nuova udienza o a rinnovare la comunicazione onde salvaguardare il diritto di difesa.
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