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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30898/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello aveva confermato la responsabilità dell'imputato per i reati a lui ascritti, applicando la pena concordata dalle parti nel giudizio di appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Contro tale decisione il difensore proponeva ricorso per cassazione deducendo l'illegittimità della mancata concessione delle attenuanti generiche. La Suprema Corte rilevava però che, in tema di concordato in appello, sono proponibili in cassazione solo doglianze sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero o sulla difformità della pronuncia del giudice rispetto al concordato; sono invece inammissibili le censure su motivi rinunciati o su vizi relativi alla determinazione della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto la censura riguardava un beneficio sanzionatorio non concordato, a fronte di una pena legale, dunque un motivo non consentito.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; nel ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi di tale norma sono deducibili solo censure attinenti alla volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo, non anche doglianze su motivi rinunciati o su aspetti della pena non trasfusi in illegalità della sanzione.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. è richiamata tra le doglianze non proponibili nel ricorso contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando vi siano profili di colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza resa a seguito di concordato in appello, il sindacato è ristretto ai profili che incidono sulla validità dell'accordo processuale e sulla corrispondenza tra accordo e decisione, non potendo estendersi a censure sui capi o punti rinunciati.
  • La doglianza relativa alla mancata concessione di un beneficio sanzionatorio non concordato è inammissibile quando la pena applicata rientri nei limiti di legge e non presenti profili di illegalità.
  • La determinazione della pena è censurabile in cassazione solo se la sanzione sia illegale, ossia fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; in difetto, la censura resta preclusa nel concordato in appello.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e può giustificare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in presenza di colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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