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Ordinanza

Ordinanza n. 1456/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202602489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza breve del TAR Veneto, Sez. I, che aveva accolto il ricorso di primo grado relativo alla concessione di cui è causa

Esito

IMPROCEDIBILITA

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza breve del TAR Veneto e ha chiesto, in via incidentale, la sospensione della sua efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Nel corso della fase cautelare ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla sola istanza cautelare, rappresentando che il Comune di Venezia, con determina dirigenziale del 15 aprile 2026, aveva aggiudicato la concessione oggetto della controversia all’appellante. Ha tuttavia manifestato interesse alla trattazione dell’appello nel merito.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata. L’aggiudicazione della concessione all’appellante ha eliminato l’interesse attuale alla tutela cautelare richiesta, mentre permane l’interesse alla decisione dell’appello nel merito. La trattazione del merito è stata fissata per l’udienza pubblica dell’8 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti per giustificati motivi.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata

    La domanda cautelare in appello è divenuta improcedibile quando, per effetto dell’aggiudicazione della concessione all’appellante, è sopravvenuta la carenza di interesse alla sua trattazione.

Massime di principio

  • La domanda cautelare proposta in appello diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more della decisione, l’interesse concreto e attuale alla sospensione della sentenza appellata viene meno per effetto di un successivo provvedimento amministrativo favorevole alla parte appellante.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla sola fase cautelare non determina l’improcedibilità dell’appello nel merito, se la parte dichiara espressamente di conservare interesse alla decisione della controversia principale.
  • Quando l’istanza cautelare in appello diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può fissare la trattazione del merito e compensare le spese della fase cautelare in presenza di giustificati motivi.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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