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Ordinanza

Ordinanza n. 317/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’ottemperanza della sentenza del T.a.r. Calabria n. 1504/2024.

Giustizia amministrativa202501286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata corretta esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 1504/2024, come rettificata dall'ordinanza n. 824/2025, recante ordine di ostensione di atti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza, con richiesta di nomina di un commissario ad acta, della sentenza del TAR Calabria n. 1504/2024, passata in giudicato e successivamente rettificata dall'ordinanza n. 824/2025. La sentenza aveva ordinato al Consorzio di ostendere, entro sessanta giorni, gli atti richiesti, adottando ove necessario presidi e accorgimenti grafici idonei a tutelare la riservatezza. Il Consorzio è stato posto in liquidazione coatta amministrativa con contestuale nomina di un commissario liquidatore. Il ricorso, notificato il 22 settembre 2025, è stato notificato al Presidente del Consorzio anziché al commissario liquidatore, con conseguente nullità della notificazione e mancata rituale evocazione in giudizio dell'amministrazione intimata.

La decisione

Il TAR ha rilevato che la notificazione del ricorso era nulla perché effettuata nei confronti del Presidente del Consorzio, nonostante l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa e la nomina del commissario liquidatore. Esclusa l'inesistenza della notificazione, il Collegio ha applicato l'art. 44, comma 4, c.p.a., come interpretato alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, concedendo la rinnovazione della notifica. Ha quindi rimesso il ricorrente in termini, assegnandogli quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per notificare nuovamente il ricorso alla parte pubblica secondo legge e ulteriori sette giorni dal perfezionamento della notifica per depositarne la prova. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 22 aprile 2026. Non è stata ancora esaminata nel merito la domanda di ottemperanza né è stata disposta, allo stato, la nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    la nullità della notificazione ... impone comunque al giudice amministrativo ... di accordarne la rinnovazione, ad eccezione dei soli casi di inesistenza della stessa

    La notificazione nulla, ma non inesistente, deve essere rinnovata dal giudice; l'inesistenza costituisce il limite all'obbligo di assegnare un termine per la rinnovazione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 148/2021

    È richiamata quale fondamento dell'obbligo del giudice amministrativo di disporre la rinnovazione della notificazione nulla ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.

Massime di principio

  • Quando un ente pubblico è posto in liquidazione coatta amministrativa ed è nominato un commissario liquidatore, il ricorso deve essere notificato al soggetto che ne ha assunto la rappresentanza processuale secondo le modalità previste dalla legge, non all'organo dell'ente ormai privo della relativa legittimazione.
  • La notificazione effettuata a un soggetto diverso dal rappresentante processuale dell'amministrazione intimata è nulla, ma non inesistente, quando consenta comunque di individuare il destinatario pubblico e presenti un collegamento sufficiente con la parte; in tal caso il giudice amministrativo deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione della notifica.
  • Nel giudizio amministrativo, la rinnovazione della notificazione nulla comporta la rimessione in termini per il ricorrente e la prosecuzione dell'esame della controversia dopo il deposito della prova dell'avvenuto perfezionamento della nuova notifica.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardività

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