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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34246/2025 del 27/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La società ricorrente aveva agito in giudizio chiedendo la condanna dell'azienda sanitaria al pagamento di somme asseritamente dovute per crediti ceduti relativi a forniture di materiali e servizi sanitari. Il capitale inizialmente richiesto era pari a euro 1.379.827,58 ed era stato poi ridotto a euro 319.020,76, oltre interessi, rivalutazione e ulteriori accessori. Il tribunale aveva rigettato la domanda rilevando che la documentazione prodotta era confusa e di difficile comprensione, priva di idonea prova dei crediti azionati; la corte d'appello aveva confermato il rigetto, osservando in particolare che, prima ancora della produzione documentale caotica e incompleta, era mancata la specifica allegazione dei fatti costitutivi di ciascun credito ceduto. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto, con tre motivi sostanzialmente sovrapponibili, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 163, 183, 189 e 190 c.p.c., lamentando che la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto non specificamente allegati e provati gli elementi costitutivi della domanda e avrebbe reso una motivazione carente; in sostanza, la ricorrente ha censurato il mancato esame di documenti menzionati nel ricorso, senza però trascriverli e senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi fossero stereotipati e non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, centrata sulla totale mancanza di allegazione degli elementi costitutivi dei singoli crediti. Ha inoltre rilevato la violazione del requisito di autosufficienza, poiché il ricorso richiamava documenti senza specificarne e trascriverne il contenuto rilevante, in violazione dell'art. 366, n. 6, c.p.c. Infine, ha evidenziato la carenza dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall'art. 366, n. 3, c.p.c., poiché il ricorso non ricostruiva in modo sintetico il giudizio di primo grado, le difese della controparte, le statuizioni del primo giudice e i motivi dell'appello. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro violato, ma la Corte non ne valorizza alcuna specifica violazione autonoma rispetto ai vizi di inammissibilità del ricorso.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro violato, ma la Corte rileva che le doglianze non si confrontano con la ratio decidendi e con i requisiti del ricorso per cassazione.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'allegazione della domanda; la Corte osserva che mancava la specifica enunciazione dei fatti costitutivi dei singoli crediti.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; non viene ravvisata una violazione utile a superare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ritiene che le censure superino il difetto di specificità e autosufficienza.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente; non incide sull'esito di inammissibilità.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.

    Indicato quale parametro del ricorso, ma le censure sono giudicate inammissibili perché non pertinenti alla ratio decidendi e non autosufficienti.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    L'esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali è requisito essenziale del ricorso per cassazione; la sua mancanza determina inammissibilità.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve indicare specificamente atti e documenti e trascriverne il contenuto rilevante; il mero rinvio a documenti non trascritti integra difetto di autosufficienza.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono colpire specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata; motivi stereotipati o generici sono inidonei a superare il vaglio di ammissibilità.
  • Il requisito di autosufficienza impone di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda e di trascriverne il contenuto rilevante; il semplice richiamo per relationem non è sufficiente.
  • L'esposizione sommaria dei fatti di causa ex art. 366, n. 3, c.p.c. deve consentire la comprensione della controversia e la verifica di pertinenza e fondatezza dei motivi; la sua omissione comporta l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando la decisione di merito si fonda sulla mancata allegazione dei fatti costitutivi del credito, il ricorrente deve confrontarsi con tale specifica carenza, non limitarsi a contestare genericamente la valutazione documentale.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il soccombente è condannato alle spese e può essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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