Cassazione Civile, Ordinanza n. 31740/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condominio)
La controversia
Un condominio, titolare di un diritto di servitù di passaggio sulla rampa di accesso ai propri garages, ha agito contro i comproprietari del fondo servente deducendo che da una pianta aghiforme, collocata su una loro proprietà, cadevano aghi che rendevano scivolosa la rampa e intasavano la grata di scolo, imponendo continue opere di pulizia. In primo grado era stata accolta la domanda di contribuzione alle spese di pulizia e rigettata una domanda riconvenzionale. In appello, i convenuti avevano ottenuto la riforma della decisione, con esclusione della responsabilità extracontrattuale per la sola caduta naturale di aghi e con rideterminazione della quota di spese loro imputabile in 2/36. Il condominio ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: i primi due denunciavano violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la caduta degli aghi integrasse un illecito risarcitorio e che il comportamento dei convenuti, i quali talvolta si erano attivati per la pulizia, ne confermasse il riconoscimento; il terzo motivo deduceva violazione dell'art. 1069 c.c., lamentando che il Tribunale avesse applicato la frazione di 2/36 sulla sola metà delle spese anziché sull'intero importo anticipato dal condominio.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la qualificazione della caduta di foglie o aghi come fenomeno naturale di per sé inoffensivo e quindi non idoneo a fondare responsabilità extracontrattuale; ha inoltre escluso che l'intervento occasionale dei proprietari per la pulizia potesse trasformare quel fenomeno in un illecito. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, una volta stabilita la quota di contribuzione dei convenuti in 2/36, il relativo calcolo doveva essere effettuato sull'intera spesa sostenuta dal condominio e non sulla metà della stessa. La sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata al Tribunale di Trento, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La sola caduta naturale di aghi o foglie da un albero non integra, di per sé, un fatto illecito extracontrattuale risarcibile se non è dimostrato un evento pericoloso o offensivo.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto applicabile nel caso concreto; la decisione esclude che il mero fenomeno naturale della caduta di aghi realizzi un danno da cose in custodia.
La censura è stata ritenuta infondata perché i fatti allegati dal ricorrente non dimostravano un diverso quadro probatorio idoneo a sovvertire la qualificazione del fenomeno come naturale e inoffensivo.
Le opere necessarie alla conservazione della servitù che giovano anche al fondo servente devono essere sopportate da entrambi i soggetti in proporzione dei rispettivi vantaggi; il relativo contributo va calcolato sull'intera spesa sostenuta.
Le censure sono state formulate come violazioni di legge e omesso esame di fatti decisivi, ma solo il motivo sulla corretta base di calcolo della contribuzione è stato accolto.
Massime di principio
- La caduta naturale di foglie o aghi da un albero, quando non sia allegato un concreto profilo di pericolosità o offensività, non costituisce di per sé illecito extracontrattuale né fonda automaticamente una domanda risarcitoria.
- L'attivazione sporadica del proprietario per la pulizia di un'area interessata da fenomeni naturali non vale, da sola, come riconoscimento di una responsabilità aquiliana per la caduta del materiale vegetale.
- Quando opere necessarie alla conservazione di una servitù giovano anche al fondo servente, il criterio di riparto delle spese ex art. 1069 c.c. va applicato sull'intera spesa effettivamente sostenuta e non su una quota già ridotta in via intermedia.
- La ripartizione delle spese tra i soggetti del rapporto di servitù deve essere effettuata in proporzione ai rispettivi vantaggi, secondo un criterio di equità volto a evitare indebiti arricchimenti.
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