Cassazione Penale, Sentenza n. 2339/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per ricettazione di un telefono cellulare provento di rapina. Il ricorrente contestava: 1) contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza del dolo (si era limitato a comprare un cellulare pagandolo 250 euro quando il valore nuovo era 600); 2) mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 648, quarto comma, c.p.; 3) mancata applicazione d'ufficio della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.; inoltre si censurava la valutazione negativa della mancanza di caricabatteria/confezione e dell'assenza dell'imputato come indizi di colpevolezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo e assorbente motivo. Ha concluso che i giudici di merito hanno valorizzato circostanze insufficienti e non persuasive (assenza caricabatteria/confezione o della SIM, prezzo di acquisto) e hanno indebitamente utilizzato l'assenza dell'imputato in mancanza di altri elementi aliunde. Ne consegue la mancanza di prova dell'elemento soggettivo (dolo) della ricettazione; perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio poiché il fatto, in difetto del dolo, non costituisce reato.
Norme richiamate
menzionato il quarto comma
L'art. 648 disciplina la ricettazione; nel caso si contestava che non sia stata riconosciuta la circostanza attenuante prevista dal quarto comma, ma la Corte ha ritenuto prevalente la carenza probatoria del dolo, annullando la condanna
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente lamentava la mancata applicazione d'ufficio, ma la Corte ha deciso che il problema è superato dalla mancanza dell'elemento soggettivo: in assenza di reato la questione non rileva
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Norma procedurale che ha autorizzato la trattazione scritta del procedimento in Cassazione (procedura applicata nel caso in esame)
art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022, n. 150 e decreto-legge 22/06/2023, n. 75 (conv. L. 10/08/2023, n. 112)
Riferimenti normativi citati in relazione all'applicabilità della trattazione scritta; questioni procedurali rilevanti per il rito, non decisive sul merito
Massime di principio
- L'acquisto di un bene a prezzo inferiore al valore di mercato, di per sé, non prova la consapevolezza della provenienza illecita: occorrono elementi probatori ulteriori e specifici.
- La mancanza di accessori (caricabatterie, confezione) o della SIM non è automaticamente indice di illeceità: tali elementi sono comuni nelle vendite lecite di beni usati e devono essere valutati insieme ad altre prove.
- Il giudice non può fondare la condanna solo sulla mancanza di una spiegazione da parte dell'imputato o sulla sua assenza, se non ci sono altri elementi aliunde a sostegno dell'inferenza di colpevolezza.
- Per la ricettazione il dolo (anche eventuale) richiede la rappresentazione concreta della possibilità che il bene provenga da un reato e l'accettazione del relativo rischio; tale elemento va provato dal pubblico ministero.
- Quando la mancanza di prova riguarda un elemento essenziale del reato, la Cassazione può annullare senza rinvio perché il fatto, in difetto dell'elemento soggettivo, non integra reato.
- Le questioni relative all'applicazione di attenuanti o della non punibilità per tenuità (art.131-bis) diventano irrilevanti se preliminarmente manca la prova del reato; tuttavia, ove provato il fatto, tali istituti devono essere valutati dai giudici di merito.
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