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Sentenza

Sentenza n. 2840/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sez. I-quater, n. 9085 del 2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202507274

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento ANAC recante la richiesta di conformarsi agli obblighi di trasparenza del d.lgs. n. 33/2013, con riferimento all’attività di pubblico interesse svolta da un’università non statale legalmente riconosciuta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’università appellante ha contestato la sentenza del TAR che aveva accolto solo parzialmente il ricorso contro il provvedimento ANAC. I motivi d’appello riguardavano: l’erronea equiparazione tra attività di interesse generale e gestione di un servizio pubblico; l’inapplicabilità della disciplina sulla trasparenza alle università private, in ragione della loro natura privatistica e dell’autonomia garantita dall’art. 33 Cost.; la violazione del contraddittorio procedimentale, assumendo che l’atto ANAC fosse già lesivo e conformativo; il difetto di istruttoria quanto all’individuazione degli obblighi di pubblicazione concretamente applicabili, in particolare per borse di studio, esenzioni dalla retta, servizi erogati e procedimenti amministrativi; nonché, in via subordinata, l’illegittimità costituzionale dell’art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 per contrasto con l’autonomia universitaria e con l’art. 33 Cost.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha ritenuto che l’art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 estenda, nei limiti della compatibilità e limitatamente ai dati e documenti inerenti all’attività di pubblico interesse, gli obblighi di trasparenza anche agli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative o gestiscono servizi pubblici. L’università non statale, pur conservando natura privatistica, esercita almeno una funzione amministrativa nel rilascio di titoli di studio aventi valore legale ed è caratterizzata da elementi pubblicistici derivanti dal riconoscimento statale, dall’attività di insegnamento e ricerca e dai poteri amministrativi esercitati. Non è quindi necessario qualificarla come ente pubblico per assoggettarla agli obblighi di trasparenza. La disciplina è stata ritenuta compatibile con l’autonomia universitaria, poiché opera soltanto rispetto alle attività di pubblico interesse e non investe l’organizzazione privatistica dell’ateneo; la questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata. Quanto al contraddittorio, l’atto ANAC è stato qualificato formalmente come comunicazione di avvio del procedimento, contenente una richiesta di informazioni e un invito a conformarsi, pur avendo un contenuto conformativo immediatamente lesivo: la sua impugnazione anticipata non comporta violazione del contraddittorio, dovendo il procedimento proseguire secondo le fasi previste dal regolamento ANAC. Quanto agli obblighi specifici, è stata confermata l’esclusione, già disposta dal TAR, degli obblighi relativi alla pubblicazione di bandi e contratti conclusi e dei bilanci, in quanto riferiti alla sfera privatistica e autonomistica dell’università. Sono invece stati ritenuti astrattamente applicabili gli obblighi relativi agli atti dei procedimenti amministrativi istituzionali, alle provvidenze economiche, ai servizi erogati e alle altre attività di pubblico interesse. Le contestazioni dell’università su borse di studio, esenzioni dalla retta e servizi erogati sono state ritenute non dimostrate. Le spese sono state compensate per la complessità e delicatezza della controversia.

Norme richiamate

  • art. 2-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013

    «la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea, alle società in partecipazione pubblica [...] e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato [...] che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici»

    La disposizione estende gli obblighi di trasparenza agli enti privati che esercitano funzioni amministrative o gestiscono servizi pubblici, limitatamente ai dati e documenti inerenti all’attività di pubblico interesse e nei limiti della compatibilità sistemica.

  • d.lgs. n. 33/2013

    La disciplina sulla trasparenza si applica all’università non statale con riferimento alle attività istituzionali di pubblico interesse, mentre non si estende indistintamente alla sua organizzazione privatistica e autonoma.

  • artt. 26, 27, 29, 32, 35 e 37 d.lgs. n. 33/2013

    Gli obblighi relativi alle provvidenze economiche, ai servizi erogati e ai procedimenti amministrativi istituzionali sono stati ritenuti applicabili; sono stati invece esclusi, per le università libere, gli obblighi relativi alla pubblicazione di bandi e contratti conclusi e dei bilanci, in quanto riferiti alla sfera privatistica e autonomistica.

  • art. 33, Cost.

    L’autonomia e la libertà delle università non statali non impediscono l’applicazione di obblighi pubblicistici di trasparenza limitati alle attività di pubblico interesse; tali obblighi costituiscono un bilanciato completamento dell’autonomia e non una sua indebita compressione.

  • art. 1 l. n. 243/1991

    «le università e gli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti operano nell’ambito delle norme dell’art. 33, ultimo comma [...] della Costituzione e delle leggi che li riguardano, nonché dei principi generali della legislazione in materia universitaria in quanto compatibili»

    Le università non statali operano nel quadro delle norme costituzionali e della legislazione universitaria, con applicazione dei principi generali in quanto compatibili.

  • art. 22, comma 1, lett. e), l. n. 241/1990

    «i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario»

    La nozione di pubblica amministrazione, ai fini dell’accesso, comprende anche soggetti privati limitatamente all’attività di pubblico interesse; tale previsione conferma l’estensione funzionale di discipline pubblicistiche a soggetti formalmente privati.

  • art. 23 l. n. 241/1990

    «il diritto di accesso di cui all’articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori dei servizi pubblici»

    La disciplina dell’accesso si applica anche ai gestori di servizi pubblici, quale ulteriore indice della rilevanza funzionale dell’attività svolta da soggetti formalmente privati.

  • art. 1, comma 1-ter, l. n. 241/1990

    «i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni»

    I soggetti privati che esercitano attività amministrative devono rispettare i principi dell’azione amministrativa con garanzie non inferiori a quelle delle pubbliche amministrazioni.

  • artt. 11, 12 e 18 del regolamento ANAC sull’esercizio dell’attività di vigilanza

    Il procedimento di vigilanza deve svilupparsi secondo le fasi partecipative e procedimentali previste dal regolamento ANAC; la comunicazione iniziale non esaurisce il contraddittorio.

Massime di principio

  • L’art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013 assoggetta agli obblighi di trasparenza anche gli enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative o gestiscono servizi pubblici, limitatamente ai dati e documenti inerenti alle attività di pubblico interesse e nei limiti della compatibilità sistemica.
  • Un’università non statale legalmente riconosciuta, pur conservando natura di persona giuridica privata, esercita funzioni amministrative almeno quando rilascia titoli di studio aventi valore legale; tale elemento è sufficiente a ricondurla, per le attività di pubblico interesse, nell’ambito soggettivo dell’art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. n. 33/2013.
  • L’applicazione degli obblighi di trasparenza a un soggetto privato non comporta, di per sé, una violazione dell’autonomia costituzionale dell’università, quando gli obblighi siano limitati alle attività di pubblico interesse e non incidano indistintamente sull’organizzazione privatistica dell’ente.
  • Per le università non statali, gli obblighi di trasparenza devono essere individuati mediante una valutazione concreta e specifica di compatibilità con l’attività di pubblico interesse: possono essere esclusi gli obblighi riferiti alla sfera privatistica e autonomistica, mentre restano applicabili quelli relativi ai procedimenti istituzionali, alle provvidenze economiche e ai servizi erogati.
  • Un atto dell’autorità di vigilanza che, pur contenendo una richiesta di informazioni e un invito a conformarsi, presenti un contenuto conformativo e lesivo immediatamente efficace può essere impugnato anticipatamente; tale impugnazione non elimina, tuttavia, il successivo svolgimento del contraddittorio secondo le fasi procedimentali previste dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieAnticorruzione e vigilanza ANACPartecipazione al procedimentoObblighi di pubblicazione e trasparenza
RamiAutorità indipendenti e regolazioneProcedimento amministrativo
IstitutiTrasparenza e pubblicitàPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnicaQuestione di legittimità costituzionale

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