Ordinanza n. 6475/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, dell’ordinanza n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS-, notificata in data 8 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione notificata l’8 maggio 2025
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato un’ordinanza comunale di demolizione. Il testo dell’ordinanza istruttoria non espone i motivi specifici di ricorso, ma evidenzia la necessità di approfondire la situazione strutturale e di sicurezza del fabbricato. In particolare, il giudice richiama una relazione depositata dal Comune, elaborati peritali acquisiti in un procedimento civile e un’ordinanza del giudice civile, dai quali emergerebbe un grave pericolo per l’incolumità di persone e cose, con riferimento alla costruzione senza rispetto della normativa antisismica e delle norme tecniche in materia di statica degli edifici, nonché alla possibile presenza di muri cosiddetti “in falso”. È inoltre richiamata una precedente nota del Commissario Prefettizio relativa all’ordine di evacuazione immediata del fabbricato. Il giudice ha disposto anche l’acquisizione di informazioni sull’eventuale pendenza o definizione di procedimenti penali riguardanti i fatti richiamati nell’ordinanza civile.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. In via preliminare ha assegnato all’interveniente un termine di dieci giorni per depositare l’atto di intervento in formato corretto, poiché il documento, pur firmato digitalmente, risultava scansionato da un originale cartaceo e non costituito da un PDF nativo. Ha poi disposto specifici incombenti istruttori: acquisizione degli elaborati peritali depositati nel procedimento civile e della nota del Commissario Prefettizio relativa all’ordine di evacuazione; acquisizione di aggiornamenti da tutte le parti sulla pendenza o definizione di procedimenti penali concernenti i fatti considerati dal giudice civile; notifica dell’ordinanza presso la sede reale del Comune, a carico dei ricorrenti, entro quindici giorni dalla comunicazione della segreteria. Ha invitato il Comune e le parti costituite a depositare chiarimenti e documentazione nel termine di cui all’art. 73 c.p.a., ossia quaranta giorni prima dell’udienza pubblica. L’eventuale mancata ottemperanza sarà valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 14 luglio 2026.
Norme richiamate
Il termine per il deposito della documentazione e dei chiarimenti è individuato nel primo termine previsto dalla disposizione, pari a quaranta giorni prima dell’udienza pubblica.
L’eventuale mancata ottemperanza agli incombenti istruttori e alle richieste di chiarimenti potrà essere valutata dal giudice ai fini della decisione.
art. 52, commi omissati, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, ai fini della decisione su un’impugnazione edilizia, risultino rilevanti accertamenti tecnici compiuti in un distinto procedimento civile, il giudice amministrativo può disporne l’acquisizione e richiedere alle parti chiarimenti aggiornati sul loro contenuto e sugli eventuali procedimenti penali connessi.
- L’atto di intervento processuale sottoscritto digitalmente ma formato mediante scansione di un originale cartaceo può essere oggetto di regolarizzazione mediante deposito in formato conforme, con assegnazione di un termine all’interveniente.
- Nel disporre incombenti istruttori, il giudice amministrativo può porre a carico del ricorrente la rinnovazione o integrazione della notifica presso la sede reale dell’amministrazione intimata.
- La mancata ottemperanza agli incombenti istruttori e alle richieste di chiarimenti può essere valutata ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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