Cassazione Civile, Ordinanza n. 22320/2025 del 02/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza della Corte di cassazione che aveva rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e condannato quest'ultima alle spese, ma senza disporre la distrazione in favore del difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi anticipatario. Il difensore ha quindi proposto istanza ex art. 391-bis c.p.c. per la correzione dell'errore materiale, chiedendo di integrare il dispositivo con la formula di distrazione delle spese. L'Agenzia non ha svolto difese nel procedimento di correzione.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale, rilevando che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese è emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., richiamato dall'art. 391-bis c.p.c. La Corte ha quindi ordinato che nell'ordinanza precedente fosse inserita, dopo le parole "come per legge", la locuzione "con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Operamolla". Nessuna statuizione sulle spese del procedimento di correzione è stata adottata.
Norme richiamate
consente la correzione del provvedimento della Corte di cassazione su istanza della parte interessata o del suo difensore, e anche d'ufficio in qualsiasi tempo.
costituiscono il rimedio per correggere l'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, trattandosi di errore materiale e non di domanda autonoma.
art. 93, secondo comma, c.p.c.
è richiamato come norma coerente con la correzione dell'omissione, in quanto disciplina la distrazione delle spese in favore del difensore che abbia anticipato le spese.
è richiamato solo per indicare la memoria depositata in vista dell'adunanza camerale, senza assumere rilievo decisivo sulla questione di diritto.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione, e non un vizio da far valere con ordinari mezzi di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non ha natura di domanda autonoma, sicché la sua omissione nel dispositivo può essere corretta anche con riguardo ai provvedimenti della Corte di cassazione.
- Il procedimento di correzione degli errori materiali è compatibile con l'art. 93 c.p.c. e risponde a esigenze di celerità e di ragionevole durata del processo, consentendo al difensore distrattario di ottenere rapidamente un titolo esecutivo.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non si applica una logica di soccombenza, sicché non va pronunciata una condanna alle spese del procedimento stesso.
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