Cassazione Penale, Ordinanza n. 03113/2026 del 26/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 31/10/2024. La vicenda riguarda un'imputazione inizialmente prospettata in termini di truffa, ma ritenuta dai giudici di merito integrativa del delitto di rapina, in relazione a un'impossessamento di beni con uso di espressioni minatorie prima e dopo l'apprensione illecita, anche in presenza di due persone agenti. Con il primo motivo si deduceva violazione di legge e difetto di motivazione per l'omessa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 640 c.p.; con il secondo motivo si censurava l'aggravante delle più persone riunite; con il terzo motivo si contestava l'applicazione della recidiva; con il quarto motivo si chiedeva il riconoscimento delle attenuanti generiche in prevalenza sulle aggravanti contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la motivazione di merito era coerente e logica nel ritenere integrata la rapina e non la truffa; ha ritenuto non scrutinabile in sede di legittimità la censura sull'aggravante delle più persone riunite, perché diretta a ottenere una rivalutazione del merito; ha giudicato manifestamente infondato il motivo sulla recidiva, richiamando il criterio di valutazione concreta del rapporto tra fatto e precedenti condanne ex art. 133 c.p.; ha ritenuto infondato anche il motivo sulle attenuanti generiche, perché attinente a una valutazione discrezionale di merito e comunque incompatibile con il dato normativo dell'art. 69, comma quarto, c.p. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La difesa lo invocava per sostenere la riqualificazione del fatto come truffa; la Corte esclude che la fattispecie concreta fosse riconducibile a tale reato, ritenendo invece integrata la rapina.
La Corte richiama la decisione di merito che ha ritenuto pienamente integrato il delitto di rapina, in ragione delle modalità dell'impossessamento e dell'uso di espressioni minatorie prima e dopo l'apprensione del bene.
È il parametro richiamato per valutare in concreto la recidiva, mediante il rapporto tra il nuovo fatto e i precedenti penali, e non sulla sola gravità astratta dei fatti o sul loro arco temporale.
È indicato come dato normativo incompatibile con la richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti contestate.
Massime di principio
- La distinzione tra truffa e rapina va operata valorizzando le concrete modalità dell'impossessamento: quando l'apprensione del bene avvenga con minacce o comunque con una coartazione esplicita o implicita della vittima, il fatto può integrare rapina e non già truffa.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio probatorio: la Corte di cassazione verifica soltanto la presenza di una motivazione logica e coerente, non la diversa possibile lettura delle prove.
- La contestazione dell'aggravante delle più persone riunite non può essere veicolata in cassazione come richiesta di riesame del merito, se la sentenza impugnata ha dato conto in modo congruo degli elementi fattuali che la sorreggono.
- La recidiva deve essere motivata con valutazione concreta del collegamento tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., verificando se la pregressa criminalità sia sintomatica di una perdurante inclinazione al delitto.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche e il loro eventuale bilanciamento rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono sindacabili in cassazione solo per illogicità manifesta o arbitrio; inoltre, il giudizio di prevalenza può essere precluso da specifiche disposizioni normative.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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