Cassazione Penale, Sentenza n. 11567/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso censura l'ordinanza del GIP che aveva riconosciuto la continuazione ex art. 671 c.p.p. tra due condanne di Erjon Qosja (una con rito ordinario, irretr. 21/10/2022; l'altra con rito abbreviato, irretr. 23/10/2024) e aveva rideterminato la pena complessiva in anni tre e mesi nove. Il difensore deduce due errori: (i) errata applicazione dell'aumento minimo "di un terzo" previsto dall'art. 81, comma 4, c.p., sostenendo che tale limite operi solo se la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, c.p. sia stata già applicata con sentenza definitiva; nel caso di specie non risultano precedenti condanne con applicazione di recidiva; (ii) errata determinazione della pena per la sentenza celebrata con rito abbreviato, senza aver esplicitamente computato la riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (assorbente) e ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio; ha disposto il rinvio al Tribunale di Genova - Ufficio G.I.P. in diversa persona fisica per nuovo esame, con istruzioni di attenersi al principio di diritto: il limite minimo di un terzo ex art. 81, comma 4, c.p. si applica solo quando la recidiva reiterata sia stata applicata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati; inoltre il giudice dovrà individuare l'aumento di pena complessivamente rideterminato al netto della riduzione premiale per il rito abbreviato (art. 442 c.p.p.) e specificare in motivazione di averne tenuto conto. Il ricorso è dunque accolto parzialmente e la decisione del GIP è annullata con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
"limite minimo di un terzo"
Il comma quarto prevede un aumento non inferiore a un terzo per la continuazione/concorso di reati nei confronti dei soggetti "ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto"; la Corte interpreta che tale limite minimo si applica soltanto quando la recidiva sia stata effettivamente applicata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati oggetto di continuazione.
Norma procedurale che consente la richiesta, in sede esecutiva, di riconoscimento della continuazione fra più condanne definitive; la questione è stata trattata tramite istanza ex art. 671 e riesame in sede esecutiva.
Prevede la riduzione della pena per il rito abbreviato; la Corte ricorda che, in caso di riconoscimento della continuazione in executivis in cui uno dei giudizi è stato celebrato con rito abbreviato, l'aumento ex art. 81 è soggetto alla riduzione premiale di cui all'art. 442 e il giudice deve specificare in motivazione di averla tenuta conto.
Disciplina la recidiva; il quarto comma è richiamato dall'art. 81, comma 4. La Corte distingue l'ipotesi in cui la recidiva sia stata "applicata" (necessaria per il limite di cui ad art. 81, comma 4) dall'ipotesi della recidiva reiterata che può essere desunta dalla presenza di più condanne senza previa dichiarazione di recidiva semplice.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; è la disposizione invocata dal ricorrente per censurare l'erronea applicazione di norme di diritto nella determinazione della pena.
Massime di principio
- Il limite minimo di aumento "di un terzo" previsto dall'art. 81, comma 4, c.p. si applica solo se la recidiva prevista dall'art. 99, comma 4, c.p. è stata già applicata con sentenza definitiva anteriore alla commissione dei reati; non è applicabile quando la recidiva venga valutata solo in relazione agli stessi reati riuniti dalla continuazione.
- La recidiva reiterata, ai fini dell'inasprimento, può essere valorizzata se, al momento della commissione del fatto, l'imputato risultava gravato da più sentenze definitive per reati che manifestano maggiore pericolosità sociale, purché ciò sia specificamente e adeguatamente motivato; ciò è distinto dall'applicazione formale della recidiva ex art. 99.
- In caso di riconoscimento della continuazione in esecuzione e quando uno dei giudizi è stato celebrato con rito abbreviato, l'aumento di pena ex art. 81 è assoggettato alla riduzione premiale di cui all'art. 442 c.p.p.; il giudice deve indicare esplicitamente in motivazione di aver computato tale riduzione e l'operazione deve essere aritmeticamente esplicita.
- Se il giudice dell'esecuzione computa aumenti o aggravanti sulla base di presupposti errati (es. ritenuta applicazione di recidiva non già sussistente), la decisione è annullabile e il procedimento va rimesso per nuovo esame, preferibilmente ad altro giudice, che dovrà ricalcolare la pena secondo i principi indicati.
- Il principio processuale: nelle determinazioni sanzionatorie il giudice deve motivare con precisione i presupposti fattuali e giuridici (preesistenti condanne, applicazione formale di recidiva, rito usato) che giustificano l'aumento o la riduzione della pena.
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