Cassazione Penale, Ordinanza n. 27066/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 20/02/2025. Dalla motivazione emerge che il ricorso conteneva un unico motivo, ritenuto generico quanto all'accertamento delle condotte di reato e manifestamente infondato nella critica alla motivazione di merito. In particolare, il ricorrente contestava la valutazione della Corte territoriale circa l'idoneità delle minacce e il loro collegamento con l'atto d'ufficio al quale si era opposto; la Corte di cassazione ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse invece motivato in modo congruo su entrambi i profili. Il testo non consente di individuare con certezza il reato contestato, ma il riferimento all'opposizione a un atto d'ufficio e alle minacce suggerisce un reato contro la pubblica amministrazione.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in censure generiche sull'accertamento delle condotte di reato, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La critica alla motivazione del giudice di merito è infondata quando la sentenza di appello abbia già dato conto in modo congruo della idoneità delle minacce e della loro correlazione con l'atto d'ufficio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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