Cassazione Penale, Sentenza n. 32631/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della pubblica accusa, ritenendo che dagli atti (la querela) emergesse la manifestazione di volontà della persona offesa di perseguire l'autore del reato. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Napoli Nord, in diversa composizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Napoli Nord che aveva prosciolto l'imputato per diffamazione per difetto della condizione di procedibilità (querela). Il PM ha dedotto che la persona offesa, Antimo Maiello, aveva invece manifestato la volontà di perseguire l'autore del reato sottoscrivendo la querela (presentata dal figlio Gaetano) e dichiarando di volersi riservare di costituirsi parte civile.
Norme richiamate
Norma che punisce la diffamazione; rilevante nel caso perché la procedibilità del reato è subordinata alla querela della persona offesa.
Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092
Consente alla Corte di consultare gli atti quando è dedotto un error in procedendo; diritto della Corte di esaminare il fascicolo per verificare la sussistenza della querela.
Sez. 5, n. 15166 del 15/02/2016, PG in proc. Martinez, Rv. 266722
Principio secondo cui, ai fini della validità della querela, la volontà di perseguire l'autore del reato deve emergere chiaramente dal contenuto dell'atto, senza necessità di formule sacramentali.
Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 2022, PM/Baia, Rv. 282648
Affermazione del principio del "favor querelae": in caso di incertezza gli atti devono essere interpretati a favore della riconoscibilità della volontà di querela da parte della persona offesa.
Sez. 5, n. 15691 del 06/12/2013, dep. 2014, Anzalone, Rv. 260557
La dichiarazione con cui la persona offesa, all'atto della denuncia, si riserva di costituirsi parte civile è qualificabile come valida manifestazione del diritto di querela.
Massime di principio
- La validità della querela va valutata sul contenuto complessivo dell'atto: non sono necessarie formule particolari purché la volontà di perseguire emerga in modo chiaro.
- Quando la querela è redatta dalla polizia giudiziaria, la volontà della persona offesa può risultare anche da atti formati da terzi che riportano la sua esplicita dichiarazione.
- In caso di dubbi sulla sussistenza della querela, applicare il principio del "favor querelae" e interpretare gli atti a favore della perseguibilità dell'autore del reato.
- La riserva di costituirsi parte civile o la richiesta di essere avvisati dell'archiviazione possono costituire manifestazione valida della volontà di procedere.
- Se viene dedotto un error in procedendo, la Corte può esaminare gli atti per verificare la correttezza della decisione di proscioglimento relativa alla condizione di procedibilità.
- Il pubblico ministero può impugnare il proscioglimento per difetto di querela quando dagli atti emerga invece la volontà della persona offesa di perseguire il reato.
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