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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30539/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva annullato il decreto del GIP del 13/02/2025 di sequestro preventivo diretto per euro 3.995,33 ritenuto profitto di una presunta truffa aggravata ai danni dello Stato. L'accusa originaria riguardava la presentazione di due modelli 730 per gli anni 2016 e 2017 con crediti inesistenti (euro 3.846,00 e euro 3.740,00) inseriti in un contesto organizzato di dichiarazioni fraudolente finalizzate a rimborsi indebiti. Il Tribunale aveva qualificato il fatto come dichiarazione infedele ai sensi dell'art. 4 d.lgs. 74/2000, escludendo la truffa aggravata per assenza di artifici o raggiri diversi dalla falsità nelle dichiarazioni e ritenendo mancato il fumus penale anche per l'entità sotto le soglie di legge. Il Procuratore ha impugnato sostenendo che esistevano ulteriori artifici organizzativi (creazione di profili CAF falsi, sedi false, identità digitali, uso non autorizzato di credenziali) e che parte del profitto era destinata all'arricchimento della struttura associativa, richiedendo la riclassificazione in truffa aggravata e contestando la valutazione sul periculum in mora.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha richiamato il principio di specialità (Sezioni Unite) secondo cui le condotte fraudolente dirette all'evasione fiscale si esauriscono nell'ambito della normativa tributaria salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e distinto rispetto all'evasione fiscale (ad esempio l'ottenimento di pubbliche erogazioni). Nel caso concreto il profitto perseguito coincideva con il profitto fiscale (undue reimbursement/inesistente credito d'imposta) così come definito dall'art. 1, comma 1, lett. d) d.lgs. 74/2000; l'eventuale ripartizione pro-quota del rimborso tra i partecipanti all'illecito non costituisce un "profitto ulteriore" autonomo utile a configurare la truffa aggravata. Le modalità indicate nell'imputazione (false indicazioni nelle dichiarazioni) non aggiungevano artifici distinti rispetto alla dichiarazione infedele. Pertanto la ricostituzione giuridica del Tribunale è stata ritenuta corretta e il sequestro annullato è rimasto privo di fondamento, con conseguente rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • d.lgs. 74/2000 art.4

    La Cassazione conferma che l'indicazione di elementi fittizi nelle dichiarazioni fiscali rientra nella fattispecie di dichiarazione infedele e assorbe la rilevanza penale, salvo che emerga un profitto autonomo e diverso rispetto all'indebito rimborso fiscale.

  • d.lgs. 74/2000 art.3

    Richiamato come norma relativa ad altre ipotesi di frode fiscale; il principio di specialità tra reati tributari e truffa si applica anche rispetto alle fattispecie tributarie connotate da frode.

  • d.lgs. 74/2000 art.1, comma 1, lett. d)

    Definisce il "profitto" rilevante ai fini tributari includendo l'ottenimento di rimborsi indebiti o il riconoscimento di crediti d'imposta inesistenti; la Corte ha ritenuto che il profitto perseguito dall'indagato coincidesse con questo profitto fiscale.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. U., n. 1235/2010, Giordano)

    Principio di specialità: le condotte dirette all'evasione fiscale esauriscono il disvalore penale nella normativa tributaria, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso (ad es. pubbliche erogazioni). Tale principio è stato applicato per escludere la configurabilità della truffa nel caso in esame.

Massime di principio

  • Quando la condotta consistente nell'indicare elementi fittizi è finalizzata a ottenere un rimborso o un credito d'imposta, essa va di regola inquadrata nei reati tributari: la truffa aggravata richiede un "profitto" autonomo e diverso rispetto all'indebito rimborso.
  • La mera ripartizione del rimborso tra più partecipanti ("prezzo del servizio" o trasferimento alla struttura) non costituisce di per sé un profitto ulteriore idoneo a superare la specialità tributaria, salvo prova che le somme fossero un beneficio distinto e indipendente dal rimborso fiscale.
  • Per qualificare la truffa aggravata è necessario dimostrare artifici o raggiri che siano ulteriori e distinti rispetto alla semplice falsità della dichiarazione fiscale (es. atti di inganno esterni alla logica della dichiarazione).
  • Nel sindacato cautelare (sequestro preventivo finalizzato alla confisca) la valutazione del fumus e del periculum deve prendere di mira il profitto specificamente indicato nel decreto: non sempre è sufficiente richiamare l'ammontare aggregato di un sistema illecito collettivo se il sequestro concerne un profitto individuale determinato.
  • In situazioni analoghe, l'azione investigativa e la imputazione dovrebbero documentare con elementi specifici (flussi finanziari distinti, accordi di ripartizione diversi dall'indebito rimborso, artifici esterni) per sostenere la qualificazione in truffa aggravata; in assenza di tali elementi prevale la qualificazione tributaria.

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