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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24187/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, confermando in via definitiva la decisione di merito. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sul rilievo che le doglianze prospettate erano meramente fattuali e tendevano a una rilettura del materiale probatorio, estranea ai poteri della Corte di cassazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna di uno degli imputati per una serie di furti e tentati furti pluriaggravati e dell'altro imputato per ricettazione e favoreggiamento. I ricorsi per cassazione, proposti nell'interesse di entrambi e articolati in due motivi, contestavano la correttezza della motivazione posta alla base dell'affermazione di responsabilità per i capi 6), 7), 8) e 10). La doglianza, in sostanza, mirava a una diversa valutazione del compendio probatorio e dei fatti accertati nei gradi di merito. La Corte ha ritenuto che i motivi fossero inammissibili perché diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione degli elementi di fatto o delle prove al fine di ottenere una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • La mera prospettazione di una lettura delle risultanze processuali ritenuta più favorevole al ricorrente non integra un vizio denunciabile in sede di legittimità, quando si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito.
  • Sono inammissibili i motivi di ricorso che contestano la motivazione di responsabilità penale senza evidenziare un vero vizio di legittimità, ma mirando soltanto a sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una differente lettura del fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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