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Ordinanza

Ordinanza n. 1512/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202602699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 1950/2026

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa appellante)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa ha proposto appello contro la sentenza del TAR Lazio n. 1950/2026 e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia. Il testo dell’ordinanza non espone il contenuto dell’atto amministrativo originariamente controverso né i motivi specifici di appello. Dalla motivazione emerge soltanto che le questioni dedotte richiedono un sollecito approfondimento nel merito, a cognizione piena, e che l’esecuzione immediata della sentenza potrebbe arrecare un pregiudizio all’appellante.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto, allo stato degli atti, la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza impugnata. La misura è stata giustificata dalla necessità di preservare la res adhuc integra fino alla decisione di merito, fissata per il 29 ottobre 2026. Nel bilanciamento degli interessi, il Collegio ha considerato non solo il pregiudizio allegato dall’appellante, ma anche il rischio che l’esecuzione della sentenza arrecasse pregiudizio agli appellati qualora la sentenza fosse successivamente riformata, imponendo una complessa attività di adeguamento al giudicato. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base normativa della domanda cautelare proposta in appello e della sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In sede cautelare d’appello, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento pieno nel merito, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza impugnata per preservare la situazione controversa fino alla decisione definitiva.
  • Nel bilanciamento cautelare degli interessi, il giudice può considerare anche il pregiudizio che l’esecuzione della sentenza arrecherebbe alla parte appellata qualora la decisione fosse successivamente riformata, soprattutto quando ciò comporterebbe una complessa attività di adeguamento al giudicato.
  • La sospensione cautelare della sentenza può essere disposta allo stato degli atti e senza anticipare la decisione di merito, quando risulti opportuno mantenere integra la situazione di fatto e di diritto controversa.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

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