Sentenza del 09/06/2016 n. 3637 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Rimborsi - Istanza di rimborso di ritenute subite - Termine di presentazione - Dies a quo - Data della pronuncia delle Corte di Giustizia - Esclusione - Data in cui la ritenuta è stata operata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l’individuazione del termine iniziale per presentare la richiesta di rimborso di ritenute ritenute indebite perché relative a un tributo successivamente dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione europea dalla Corte di Giustizia. Il ricorrente sosteneva che il termine di decadenza dovesse decorrere dalla pronuncia della Corte di Giustizia, mentre la disciplina applicabile individua come dies a quo la data in cui la ritenuta è stata concretamente operata.
La decisione
La richiesta di rimborso è soggetta al termine di decadenza di quarantotto mesi previsto dall’art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. Tale termine decorre dalla data dell’effettuazione della ritenuta e non dalla successiva pronuncia della Corte di Giustizia che abbia dichiarato il tributo incompatibile con le disposizioni comunitarie. Ne consegue che, se l’istanza è presentata oltre quarantotto mesi dalla ritenuta, essa è tardiva e il rimborso non può essere riconosciuto.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. n. 602/1973
Termine di decadenza di quarantotto mesi per la richiesta di rimborso delle somme indebitamente versate.
Il termine decorre dalla data in cui la ritenuta è stata operata, ossia dal momento in cui il prelievo fiscale è stato effettuato, e non dalla data in cui una successiva pronuncia giudiziaria abbia accertato l’incompatibilità del tributo con il diritto dell’Unione europea.
Massime di principio
- Per le richieste di rimborso di ritenute indebite occorre verificare anzitutto la data concreta di effettuazione della ritenuta, poiché da quella data decorre il termine decadenziale di quarantotto mesi.
- Una pronuncia successiva della Corte di Giustizia che dichiari illegittimo o incompatibile un tributo non riapre normalmente il termine per chiedere il rimborso e non sposta il dies a quo.
- Il contribuente deve presentare l’istanza entro il termine previsto, anche quando l’illegittimità del tributo non sia ancora stata accertata giudizialmente.
- Il superamento del termine di quarantotto mesi comporta la decadenza dal diritto di ottenere il rimborso, salvo l’applicazione di eventuali discipline speciali espressamente previste.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 9 giu 2016Sentenza del 09/06/2016 n. 220 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 9 giu 2016Sentenza del 09/06/2016 n. 223 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 9 giu 2016Sentenza del 09/06/2016 n. 270 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 giu 2016Sentenza del 09/06/2016 n. 271 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 giu 2016Sentenza del 09/06/2016 n. 273 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata
- Sentenza · 9 giu 2016Sentenza del 09/06/2016 n. 351 - Comm. Trib. Prov. Savona
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →