Cassazione Penale, Ordinanza n. 03882/2026 del 30/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato. Con un unico motivo ha censurato la correttezza giuridica e la tenuta logica della motivazione, lamentando in particolare la mancata escussione di un soggetto, indicato come utile all'identificazione dell'imputato, e quindi la mancata acquisizione di una prova che assumeva decisiva ai fini dell'accertamento dei fatti e della responsabilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla mancata assunzione di una prova decisiva non fosse proponibile, poiché il mezzo istruttorio non era stato tempestivamente richiesto ai sensi dell'art. 495, comma 2, c.p.p., ma solo sollecitato mediante invito al giudice a esercitare i poteri officiosi di integrazione probatoria ex art. 507 c.p.p. Inoltre, la Corte ha osservato che i giudici di merito avevano già motivato in modo logico e coerente la responsabilità sulla base della deposizione del teste di p.g., della visione delle immagini di videosorveglianza e del confronto con il cartellino fotosegnaletico dell'imputato. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
mancata assunzione di una prova decisiva
Il vizio è deducibile solo in relazione a prove di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell'art. 495, comma 2, c.p.p.; non è utilizzabile se si tratta di mera sollecitazione dei poteri integrativi ex art. 507 c.p.p. non ritenuta necessaria dal giudice di merito.
La richiesta di ammissione della prova deve essere formulata in modo rituale per poter poi dolersi in cassazione della sua mancata assunzione.
I poteri di integrazione probatoria del giudice sono discrezionali; se la prova è solo sollecitata in tale forma e viene ritenuta non necessaria, la sua mancata assunzione non integra il vizio denunciabile ex art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La deduzione in cassazione della mancata assunzione di una prova decisiva presuppone che la prova sia stata previamente richiesta in modo rituale; non basta averne sollecitato l'acquisizione attraverso i poteri officiosi del giudice.
- Il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p. non sussiste quando la prova non sia stata oggetto di una specifica istanza di ammissione ex art. 495, comma 2, c.p.p. e il giudice di merito abbia legittimamente escluso di esercitare i poteri integrativi ex art. 507 c.p.p.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure non confrontandosi con la motivazione di merito, specie se la decisione di condanna si fonda su plurimi e convergenti elementi probatori logicamente valutati dal giudice di appello.
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