Cassazione Penale, Sentenza n. 01901/2026 del 19/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte di cassazione dell'08/01/2025 chiedendone la revocazione per errore di fatto: sostiene che il reato, commesso il 17/09/2019, si era prescritto il 20/11/2024 (termine quinquennale) tenendo conto di una sospensione di soli 64 giorni per il periodo emergenziale da Covid. Riteneva che la mancata dichiarazione della prescrizione avesse determinato l'errore di fatto e l'estinzione del reato. Successivamente ha presentato rinuncia al ricorso (comunicazione pervenuta in cancelleria l'08/09/2025).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., essendo la rinuncia intervenuta prima dell'udienza di discussione. Il ricorso era stato fissato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. Alla declaratoria di inammissibilità non è seguita condanna al pagamento delle spese né il versamento di somme alla Cassa delle Ammende. Decisione resa il 5 novembre 2025.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è stato "fissato de plano" ai sensi di questa norma, ossia il giudizio di ammissibilità è stato trattato immediatamente secondo il potere previsto dall'articolo.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la sopravvenuta rinuncia del ricorrente, intervenuta prima dell'udienza di discussione, comporti l'inammissibilità del ricorso ai sensi di questa disposizione.
Prescrizione del reato (termine quinquennale)
Il ricorrente ha contestato che il reato fosse prescritto al 20/11/2024, considerando la sospensione di 64 giorni per il periodo Covid; tuttavia la Corte non ha esaminato il merito della questione in quanto il procedimento si è concluso con la dichiarazione di inammissibilità dovuta alla rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se comunicata prima dell'udienza di discussione, determina l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia (art. 591 c.1 lett. d) c.p.p.); in tali casi il giudice spesso non entra nel merito delle questioni sollevate.
- Se si intende far valere l'estinzione del reato per prescrizione, tale questione va tempestivamente e formalmente dedotta nel corso del processo; la rinuncia procedurale prima di ottenere una pronuncia sulla prescrizione può precludere il relativo accertamento.
- Il calcolo della prescrizione richiede attenzione alle sospensioni e alle interruzioni (es. provvedimenti emergenziali per Covid): tali elementi devono essere documentati e allegati per essere valutati dal giudice.
- La declaratoria di inammissibilità per rinuncia non comporta automaticamente l'imposizione di spese processuali o il versamento alla Cassa delle Ammende, salvo diversa valutazione del giudice.
- La Corte può trattare de plano l'ammissibilità dei ricorsi ai sensi di specifiche norme procedurali (es. art. 610 c.5-bis), perciò è importante curare tempestivamente la strategia processuale e le eventuali impugnazioni per non perdere la possibilità di un esame di merito.
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