Cassazione Penale, Sentenza n. 22446/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Si contestava la confisca disposta nella procedura di prevenzione a carico di beni riconducibili in tutto o in parte a Marco Bruno Bernini. Maslova impugnava la confisca della nuda proprieta dell'immobile di Brugherio sostenendo che l'acquisto originario era in larga misura finanziato da risorse lecite derivate dalla vendita di un precedente immobile e che la costituzione dell'usufrutto a favore del Bernini era priva di corrispettivo. La Banca di Credito Cooperativo contestava la qualificazione di fittizia intestazione e la ritenuta mancanza di buona fede nella erogazione del mutuo, deducendo la mancata dimostrazione dello status di strumentalita del credito rispetto all'attivita illecita e sostenendo l'adeguatezza dell'istruttoria svolta.
La decisione
La Corte di legittimita ha accolto il ricorso di Maslova con effetti parziali: ha annullato la confisca disposta in suo danno (limitatamente alla nuda proprieta dell'immobile di Brugherio) e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Milano sul punto, ritenendo che il giudice di merito non abbia valutato correttamente la consistente provenienza lecita impiegata per l'acquisto e che, se la contribuzione del soggetto pericoloso e' solo parziale, la confisca deve riguardare soltanto la quota corrispondente. Il ricorso della Banca e' stato rigettato: in parte inammissibile e in parte infondato; la Corte ha ritenuto sussistente un profilo di colpa nella istruttoria bancaria tale da escludere la tutela prevista per il creditore e ha ritenuto corretta la motivazione che ha valorizzato i pagamenti delle rate da parte del Bernini come indicatore della strumentalita. A seguito del rigetto, la Banca e' stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 52 d.lgs. n.159 del 2011
Una volta accertata la strumentalita dell'impiego del credito rispetto all'attivita illecita e riconosciuta la negligenza dell'ente erogatore, grava sull'ente l'onere di dimostrare di avere effettuato all'epoca le dovute verifiche; non e' richiesta una verifica controfattuale sull'incidenza della negligenza nella mancata scoperta del nesso di strumentalita.
Principio di diritto (Sez. I, 4.6.2019, n. 35762)
Se il soggetto portatore di pericolosita ha contribuito solo in parte all'acquisto del bene, la confisca non puo riguardare l'intero bene ma soltanto la quota corrispondente al contributo fornito; principio applicato dalla Corte per limitare la confisca nei confronti di Maslova.
Giurisprudenza citata (Sez. V, 5.2.2020, n.12772 e Sez. I, 11.3.2021, n.33898)
E' richiamato un orientamento che propone un accertamento controfattuale della imputabilita della negligenza alla mancata scoperta della strumentalita; la Prima Sezione pero' non condivide tale approccio e afferma che la normativa esige solo che l'ente dimostri di aver effettuato le verifiche dovute una volta che sia accertata la strumentalita oggettiva.
Massime di principio
- Se l'acquisto iniziale di un bene e' finanziato in larga misura da risorse lecite, il giudice deve valutare la quota di provenienza illecita separatamente; la confisca integrale non e' automatica quando il contributo illecito e' parziale.
- La costituzione di un usufrutto senza corrispettivo non produce automaticamente pregiudizio per l'acquirente se l'acquisto originario e' stato effettuato con fondi leciti; va valutata la provenienza delle risorse al momento dell'acquisto.
- Per il creditore (banca) la tutela prevista dalla normativa antimafia puo essere preclusa se emerge una colpa/ negligenza rilevante nell'istruttoria sulla capacita reddituale del mutuatario; l'assenza di adeguata verifica e' ostativa alla protezione del credito.
- Una prova che il soggetto considerato pericoloso abbia contribuito direttamente ai pagamenti (anche se tramite conto intestato a terzi) costituisce elemento significativo ai fini della strumentalita del bene rispetto all'attivita illecita.
- Non e' richiesto che il giudice dimostri con un test controfattuale che l'adozione di migliori verifiche avrebbe fatto emergere la strumentalita: basta l'accertamento della strumentalita e la dimostrazione della negligenza dell'ente per escludere la tutela del creditore.
- Nelle situazioni miste (fondi leciti e illeciti) la confisca deve essere quantificata proporzionalmente alla misura del contributo illecito accertato.
- Le contestazioni della banca che riguardino valutazioni fattuali dell'istruttoria (ad es. affidabilita della clientela) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimita se la motivazione del giudice di merito e' logica e coerente.
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