Cassazione Civile, Ordinanza n. 05788/2025 del 04/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ritenendo che la concorde richiesta delle parti avesse fatto venire meno l’interesse alla pronuncia. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, valorizzando come grave ed eccezionale ragione la richiesta concorde di compensazione avanzata dalle parti.
Esito
Favorevole al resistente (ente di riscossione)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila. Nel corso del giudizio di legittimità, con due atti depositati a distanza di pochi giorni, tutte le parti hanno dichiarato di volere la cessazione della materia del contendere, chiedendo anche la compensazione delle spese. La Corte ha rilevato che tale richiesta congiunta evidenziava il venir meno dell’interesse di entrambe le parti alla decisione sul ricorso.
Norme richiamate
Il difetto sopravvenuto di interesse ad agire o a impugnare determina l’inammissibilità del ricorso.
Ha consentito il deposito della motivazione in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
Massime di principio
- Quando tutte le parti dichiarano di essere concordi nel far cessare la materia del contendere, viene meno l’interesse alla decisione sul ricorso per cassazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse processuale comporta l’inammissibilità dell’impugnazione.
- La richiesta concorde di compensazione delle spese può integrare una grave ed eccezionale ragione idonea a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
Come è indicizzato
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