Cassazione Civile, Ordinanza n. 09306/2026 del 13/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un accordo quadro per lavori di rinnovo e adeguamento di condutture di contatto, pali, mensole e alimentatori su tratte ferroviarie. L'appaltatrice, in proprio e quale mandataria di un'ATI, aveva eseguito due contratti applicativi e aveva iscritto tre riserve: la prima per il mancato riconoscimento degli oneri della sicurezza, la seconda per maggiori oneri da ritardato collaudo dei contratti applicativi, la terza per ulteriori oneri derivanti dal prolungamento dell'accordo quadro, inclusi interessi per ritardata restituzione della cauzione e costo del mantenimento del management. Il Tribunale rigettava le domande e la Corte d'appello confermava. In cassazione l'appaltatrice articolava sei motivi: 1) omesso esame e vizio di interpretazione delle clausole contrattuali, sostenendo che i prezzi di tariffa non comprendessero gli oneri di sicurezza e che la Corte avesse male valorizzato il testo degli accordi e il comportamento successivo delle parti; 2) nullità/motivazione apparente o illogica per avere la Corte tratto dall'uso della formula 'di cui' la conclusione opposta; 3) violazione dell'art. 1226 c.c. per il mancato riconoscimento equitativo dei maggiori oneri assicurativi derivanti dal ritardato collaudo; 4) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla domanda relativa alle spese generali amministrative di presidio e controllo fino al collaudo; 5) violazione delle norme sulle presunzioni e dell'art. 1226 c.c. per il rigetto della domanda di danno da perdita di chance; 6) violazione degli artt. 115 e 2697 c.c. perché la Corte avrebbe posto a carico dell'appaltatrice la prova dell'imputabilità del ritardo alla committente, nonostante la dedotta mancata contestazione del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, osservando che vi era una doppia conforme sul punto dell'interpretazione delle clausole contrattuali e che, comunque, le censure miravano soltanto a ottenere una diversa lettura degli accordi, senza indicare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici né un vizio motivazionale decisivo. Ha giudicato infondato il terzo motivo, perché la liquidazione equitativa del danno e la verifica della difficoltà di una prova precisa costituiscono apprezzamenti di fatto rimessi al giudice di merito, che aveva motivato in modo sufficiente l'impossibilità di riferire la documentazione prodotta ai soli contratti litigiosi. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, rilevando che le allegazioni sull'oggetto della domanda erano formulate in modo equivoco e non consentivano di ritenere devoluta con chiarezza la specifica voce di danno. Ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, perché la valutazione dell'idoneità degli indizi a fondare la prova presuntiva appartiene al merito e la Corte territoriale aveva logicamente escluso la perdita di chance per difetto di indicazione concreta di gare o occasioni perse. Ha rigettato infine il sesto motivo, rilevando che l'allegazione dell'appaltatrice sull'asserita non imputabilità dei ritardi era generica e contraddittoria, mentre la contestazione della committente era altrettanto generica; pertanto non poteva ritenersi pacifico il fatto e correttamente la Corte d'appello aveva reputato che l'appaltatrice avesse chiesto proroghe per ragioni a sé riconducibili. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la censura mira in realtà a ottenere una diversa interpretazione del contratto o una rivalutazione del merito; inoltre la doppia conforme preclude il controllo sul fatto nei limiti di legge.
La mancanza o illogicità della motivazione può essere denunciata solo se il ragionamento del giudice sia realmente incoerente o privo di coerenza logica; non basta proporre una lettura alternativa del testo contrattuale.
La liquidazione equitativa presuppone l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare il danno nel suo preciso ammontare; il relativo accertamento spetta al giudice di merito se motivato in modo adeguato.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda, ma ciò richiede che l'impugnazione sia formulata in modo chiaro e univoco; le allegazioni equivoche non consentono di ravvisare una vera omissione di pronuncia.
L'appello deve consentire di individuare con chiarezza il devolutum e le ragioni di fatto e di diritto del gravame; se le censure sono formulate in modo oscuro o ambiguo, le questioni possono essere considerate nuove e quindi inammissibili.
La valutazione degli indizi e della loro idoneità a fondare una prova presuntiva è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo errori logici o giuridici specifici.
Le presunzioni semplici possono essere censurate in cassazione solo se il giudice abbia contraddittoriamente qualificato gli indizi o li abbia ritenuti, pur non gravi, precisi e concordanti, sufficienti a provare il fatto.
Il fatto può dirsi pacifico solo se la contestazione manchi in modo specifico; una contestazione generica non vale a rendere incontestato il fatto allegato dalla parte onerata.
L'onere della prova resta a carico della parte che afferma il fatto costitutivo della propria pretesa; non può dirsi violato se il giudice ritiene non raggiunta la prova per insufficienza o genericità delle allegazioni e contestazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La soccombenza nel giudizio di cassazione comporta, ove dovuto, il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità l'interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione realmente illogica; non è ammessa una richiesta di semplice rilettura del testo negoziale.
- La doppia conforme in punto di fatto preclude il sindacato sul vizio di omesso esame quando la sentenza d'appello confermi la decisione di primo grado sul medesimo sostrato fattuale e con lo stesso iter argomentativo essenziale.
- La liquidazione equitativa del danno richiede che sia dimostrata almeno la sussistenza del pregiudizio e la concreta difficoltà di quantificarlo; tale apprezzamento è di merito e resta insindacabile se congruamente motivato.
- La censura per omessa pronuncia o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato presuppone domande e motivi di gravame formulati in modo chiaro, univoco e specifico; formulazioni equivoche non impongono al giudice di secondo grado un esame di merito.
- La prova per presunzioni è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; in cassazione è sindacabile solo la contraddizione logica sulla qualificazione degli indizi o sull'uso delle presunzioni.
- Il fatto non può considerarsi pacifico se la contestazione avversaria, pur non dettagliata, escluda comunque in modo comprensibile la versione della controparte; la genericità dell'allegazione non trasferisce automaticamente l'onere probatorio sulla parte convenuta.
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