Cassazione Penale, Ordinanza n. 05275/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché fondato su motivi non consentiti, in quanto diretti a una rivalutazione del merito fattuale degli illeciti disciplinari rilevanti ai fini della liberazione anticipata. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (tribunale)
La controversia
Il caso riguarda il diniego di cinque semestri di liberazione anticipata pronunciato dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia con ordinanza del 20 giugno 2024. Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte rileva però che le doglianze mirano in realtà a ottenere una rivalutazione in fatto della consistenza e della gravità degli illeciti disciplinari posti a base del diniego del beneficio, operazione non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
la declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata nel caso in euro 3.000.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti in materia di liberazione anticipata non è consentito sollecitare una nuova valutazione in fatto della gravità e consistenza degli illeciti disciplinari già apprezzati dal giudice di sorveglianza.
- La deduzione formale di violazione di legge o vizio di motivazione non è ammissibile quando, nella sostanza, il ricorso mira soltanto a contestare l'apprezzamento di merito compiuto sul piano fattuale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta ex lege la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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