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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17184/2026 del 13/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Con unico motivo ha contestato l'affermazione di responsabilità, sostenendo che: a) la vicenda riguardava un acquisto online della sostanza, documentalmente provato; b) in materia di prodotti derivati dalla coltivazione di cannabis sativa L. rileverebbe, secondo Sezioni Unite del 2019, non il superamento della dose media giornaliera ma la concreta efficacia drogante della sostanza, in ossequio al principio di offensività; c) nel caso concreto tale accertamento in concreto sarebbe mancato; d) la Corte territoriale avrebbe erroneamente invertito l'onere della prova, pretendendo dall'imputato la dimostrazione della corrispondenza tra sostanza pubblicizzata e sostanza detenuta, prova che egli assumeva invece di aver fornito. È stata inoltre richiamata una memoria depositata successivamente a sostegno delle medesime doglianze.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura, evidenziando che la sentenza di appello aveva fornito una motivazione solida e priva di illogicità manifesta: aveva escluso la riconducibilità certa della sostanza sequestrata alla documentazione prodotta a sostegno dell'acquisto online, valorizzando il fatto che lo stupefacente non fosse nelle confezioni originali ma in 38 buste termosaldate e che il THC risultasse superiore a quello indicato in ეტichetta; aveva chiarito l'irrilevanza della disciplina della l. n. 242/2016, dedicata ai casi di coltivazione lecita e alle ipotesi di esclusione della responsabilità dell'agricoltore; aveva inoltre applicato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la commercializzazione di derivati della cannabis sativa L. integra il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 anche con THC inferiore ai valori della legge del 2016, salvo la prova della concreta assenza di efficacia drogante, qui non ricorrente; infine aveva individuato plurimi indici di destinazione allo spaccio. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La cessione, vendita e in generale la commercializzazione di derivati della cannabis sativa L. integra il reato di stupefacenti anche se il contenuto di THC è inferiore ai valori indicati dalla legge n. 242/2016, salvo che la sostanza sia in concreto priva di ogni efficacia drogante o psicotropa.

  • art. 4, commi 5 e 7, legge 2 dicembre 2016, n. 242

    La disciplina richiamata riguarda i casi di esclusione della responsabilità penale dell'agricoltore nell'ambito della coltivazione lecita; non si applica alla vicenda di commercializzazione di sostanza stupefacente oggetto del processo.

Massime di principio

  • In tema di stupefacenti, la commercializzazione di derivati della cannabis sativa L. è penalmente rilevante ex art. 73 d.P.R. 309/1990 anche quando il THC sia inferiore alle soglie della l. n. 242/2016, salvo prova della totale assenza di efficacia drogante o psicotropa della sostanza.
  • Il principio di offensività esige un accertamento concreto sulla capacità drogante solo quando la difesa alleghi seriamente che il prodotto sia privo di qualsiasi efficacia stupefacente; in difetto, la mera indicazione di un basso THC non esclude di per sé la tipicità.
  • La doglianza sull'inversione dell'onere della prova è infondata quando il giudice di merito fonda la decisione su elementi oggettivi che escludono la riconducibilità certa della sostanza alla documentazione difensiva e valorizza dati istruttori incompatibili con la tesi dell'acquisto lecito.
  • Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato quando si risolve in una critica alla ricostruzione fattuale e alla valutazione delle prove già compiuta dai giudici di merito in modo logico e completo.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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