Ordinanza n. 38/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento della deliberazione n. 23 del 14.11.2023 (portata a conoscenza dell’Ente comunitario il successivo 20 novembre 2023) -con cui il Comitato Direttivo del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Campobasso-Bojano decideva di “considerare nulla/annullabile e comunque inefficace e/o risolta” la Convenzione per la gestione tecnico-amministrativa dell’area denominata “PIP Piana d’Ischia” del 26.05.2000, e di “ratificare il contenuto del ricorso, proposto dinanzi al TAR Molise ed allibrato al ngr. 272/23”; nonché di ogni altro atto, a questa premesso, connesso e consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazione del Comitato Direttivo che ha qualificato come nulla, annullabile, inefficace o risolta una convenzione per la gestione tecnico-amministrativa di un'area PIP e ha ratificato il contenuto di un ricorso giurisdizionale
Esito
La controversia
La Comunità Montana Trigno-Medio Biferno ha impugnato, chiedendone l'annullamento, la deliberazione del Comitato Direttivo del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Campobasso-Bojano con cui la convenzione del 26 maggio 2000 relativa alla gestione tecnico-amministrativa dell'area PIP Piana d'Ischia è stata considerata nulla, annullabile, inefficace e/o risolta, con contestuale ratifica del contenuto di un ricorso già proposto dinanzi al TAR Molise. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e non contiene una valutazione di merito sull'atto impugnato.
La decisione
Il Presidente del TAR, in via interlocutoria e con espressa riserva di ogni decisione del Collegio, non ha deciso la domanda di annullamento. Ai fini della gestione del ruolo e della migliore individuazione dei giudizi da trattare, ha disposto che le parti costituite depositino entro il 30 settembre 2026 dichiarazioni sull'attuale permanenza dell'interesse alla definizione nel merito, sull'eventuale sopravvenienza di ragioni di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere e, qualora persista l'interesse, sulle eventuali connessioni oggettive o soggettive con altri giudizi pendenti davanti al giudice amministrativo. L'incombente è stato disposto in applicazione dell'art. 65 c.p.a., delle linee guida per lo smaltimento dell'arretrato e dei principi di cooperazione processuale e ragionevole durata del processo. La Segreteria è stata incaricata della comunicazione dell'ordinanza.
Norme richiamate
Costituisce la base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori finalizzati all'acquisizione di elementi utili alla trattazione del giudizio.
art. 8, comma 2, norme di attuazione del c.p.a.
È richiamato quale parametro volto ad accrescere la funzionalità del Tribunale mediante la trattazione dei soli ricorsi che richiedano un'effettiva decisione di merito.
Il giudice amministrativo e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo
Impone una cooperazione tra giudice e parti nella gestione del processo e giustifica la richiesta di informazioni aggiornate sull'interesse alla decisione e sulle connessioni con altri giudizi.
Massime di principio
- Nella gestione dei ricorsi pendenti, il giudice amministrativo può disporre incombenti istruttori per acquisire dalle parti una dichiarazione aggiornata sulla permanenza dell'interesse alla decisione, sull'eventuale sopravvenienza di rinuncia, improcedibilità o cessazione della materia del contendere.
- Quando persista l'interesse alla decisione, le parti possono essere chiamate a indicare le connessioni oggettive o soggettive del giudizio con altri processi pendenti, al fine di razionalizzare la trattazione e individuare eventuali esigenze di coordinamento.
- Il principio di cooperazione processuale per la ragionevole durata del processo consente di richiedere alle parti informazioni utili alla corretta formazione dei ruoli di udienza e alla concentrazione dell'attività giurisdizionale sui giudizi che richiedono un'effettiva trattazione del merito.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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