Cassazione Penale, Ordinanza n. 28385/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l'unico motivo era generico e si risolveva in una rivalutazione del fatto già scrutinato in appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna del 22/10/2025. L'unico motivo dedotto denunciava violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 337 c.p. (resistenza a pubblico ufficiale), ma la censura riproponeva sostanzialmente le stesse doglianze già formulate in appello. La Corte di merito le aveva già esaminate con motivazione ritenuta congrua e priva di manifesta illogicità; perciò il motivo è stato considerato generico, meramente fattuale e quindi inammissibile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La violazione di legge dedotta in cassazione non può essere utilizzata per riproporre censure di merito già esaminate dal giudice di appello; il motivo che si limita a contestazioni fattuali o generiche è inammissibile.
La norma incriminatrice richiamata dal ricorrente è quella oggetto della doglianza, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto l'etichetta della violazione di legge, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle risultanze probatorie.
- È generico e quindi inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che ripropone pedissequamente questioni già dedotte in appello e già disattese con motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se disposta dal giudice di legittimità.
Come è indicizzato
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