Cassazione Civile, Ordinanza n. 15340/2022 del 13/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un atto notarile di divisione, stipulato nel 2011, avente ad oggetto un compendio composto da otto unità immobiliari. La CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo corretto l'uso della valutazione automatica su base catastale ex art. 52 del D.P.R. n. 131/1986, affermando che non fosse necessaria una valutazione separata dei singoli beni e che il valore individuale potesse ricavarsi con semplici calcoli matematici. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, censurando l'applicazione di tale criterio in presenza di una dichiarazione di valore complessivo per più immobili, alcuni dei quali privi di rendita catastale. I controricorrenti hanno eccepito l'improcedibilità del ricorso per asserita violazione degli artt. 366 e 369 c.p.c., deducendo incertezza sull'atto impugnato e mancata indicazione del deposito della sentenza.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di improcedibilità, ritenendo comunque identificabile con certezza la sentenza impugnata dal contenuto del ricorso e dalla copia autentica prodotta. Nel merito ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, affermando che la CTR non ha applicato correttamente i principi in tema di valutazione automatica ex art. 52 del D.P.R. n. 131/1986: tale regime presuppone che ciascun immobile sia dotato di rendita catastale e che sia indicato il valore attribuito al singolo bene, mentre non opera quando l'atto riguarda più immobili e venga dichiarato un valore complessivo, specie se alcuni beni sono privi di rendita. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR dell'Emilia Romagna in diversa composizione per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 52 del D.P.R. n. 131/1986
Il criterio della valutazione automatica catastale, che limita il potere di rettifica dell'Ufficio, è applicabile solo se il singolo cespite ha rendita catastale e il contribuente ne ha indicato il valore autonomo; non si applica quando l'atto riguarda più immobili e il valore è dichiarato in modo cumulativo, con beni anche privi di rendita.
Richiamato dai controricorrenti a sostegno dell'eccezione di improcedibilità/inammissibilità del ricorso per cassazione, ma l'eccezione è stata disattesa.
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
Richiamato dai controricorrenti a sostegno dell'eccezione di improcedibilità per asserita mancata produzione/idonea individuazione della sentenza impugnata, eccezione respinta dalla Corte.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro, la valutazione automatica su base catastale ex art. 52 del D.P.R. n. 131/1986 opera solo quando il bene oggetto dell'atto sia dotato di rendita catastale e il valore dichiarato consenta il raffronto con il valore catastale automatizzato.
- Quando un atto riguarda pluralità di immobili, il criterio automatico non è utilizzabile se il contribuente ha indicato un valore complessivo per tutti i beni e non un valore distinto per ciascun cespite, soprattutto se alcuni immobili non sono muniti di rendita catastale.
- L'eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione non può essere accolta se, nonostante eventuali imprecisioni negli estremi della sentenza impugnata, l'identificazione del provvedimento è comunque certa dal contenuto del ricorso e dalla documentazione prodotta.
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