Sentenza n. 326/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. 168910 del 27.11.2025 del Direttore del Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva, Rapporti con i Molisani nel mondo e marketing del territorio, con il quale è stata comunicata la non ricevibilità della candidatura presentata dalla ricorrente in relazione all’AVVISO PUBBLICO: INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE SOCIETA’ E DEGLI ENTI DI PROMOZIONE TURISTICA E CULTURALE – II EDIZIONE. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3677 DEL 25.06.2025; - della Determinazione dirigenziale – Area Seconda, Servizio politiche culturali, di promozioni turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo – Marketing del territorio n. 7195 del 28.11.2025, con la quale la Regione Molise ha approvato definitivamente la graduatoria delle domande e relativi allegati; - del preavviso di rigetto della domanda della ricorrente; - ove occorrer possa, della Determinazione dirigenziale – Area Seconda, Servizio politiche culturali, di promozioni turistica e sportiva – Rapporti con i Molisani nel mondo – Marketing del territorio n. 5141 del 04.09.2025, con la Regione Molise ha approvato con riserva l’elenco delle istanze non ricevibili, nonché dei relativi allegati; - di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale e/o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di non ricevibilità della candidatura a un avviso pubblico regionale e approvazione della graduatoria definitiva nella parte relativa all’esclusione
Esito
Favorevole al ricorrente (ente candidato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva presentato domanda per ottenere un finanziamento nell’ambito dell’avviso regionale a sostegno delle società e degli enti di promozione culturale e turistica, indicando un progetto con fruizione gratuita degli eventi, un costo complessivo di 45.000 euro e un finanziamento richiesto pari a 31.500 euro, corrispondente al 60% del costo. La Regione aveva dichiarato la candidatura non ricevibile perché il progetto avrebbe previsto il pagamento di un onere economico da parte dei fruitori e, pertanto, avrebbe dovuto applicarsi l’intensità massima del 45%, anziché del 60%.\n\nLa ricorrente ha dedotto: con il primo motivo, violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e difetto assoluto di motivazione, per avere l’Amministrazione confermato il diniego con una motivazione stereotipata e senza confrontarsi adeguatamente con le osservazioni presentate; con il secondo motivo, violazione degli artt. 5, 7 e 8 dell’avviso, del principio di tassatività delle cause di esclusione e del principio di proporzionalità, sostenendo che la percentuale di finanziamento riguardasse la quantificazione dell’eventuale contributo e non la ricevibilità della domanda; con il terzo motivo, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e illogicità manifesta.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha esaminato prioritariamente la censura relativa alla violazione degli artt. 5, 7 e 8 dell’avviso, ritenendola fondata e assorbendo i motivi residui. L’art. 8 dell’avviso distingue tre fasi: ricevibilità, ammissibilità e valutazione. La ricevibilità riguarda il rispetto dei termini e delle modalità di presentazione, la completezza della documentazione e gli altri elementi formali espressamente richiesti dall’art. 7; l’eventuale diversa percentuale di finanziamento applicabile in base alla presenza o meno di oneri economici per i fruitori attiene invece all’ammissibilità, alla valutazione e alla quantificazione dell’eventuale contributo.\n\nLa Regione non poteva quindi trasformare l’asserita erronea indicazione del 60% in una causa di non ricevibilità, non prevista dall’avviso. Un’estensione delle cause di irricevibilità oltre quelle indicate nella lex specialis avrebbe violato il principio di tassatività delle clausole di esclusione nelle procedure selettive. Sono stati annullati i provvedimenti impugnati limitatamente alla dichiarazione di non ricevibilità della candidatura, con obbligo per l’Amministrazione di rideterminarsi sulla posizione della ricorrente conformandosi ai principi della sentenza. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per l’insufficiente confronto dell’Amministrazione con le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto; la censura è stata assorbita e non specificamente decisa.
art. 5 dell’Avviso pubblico
La previsione delle diverse intensità massime di finanziamento, pari al 45% o al 60% in relazione alla presenza o meno di oneri economici per i fruitori, incide sulla successiva ammissibilità, valutazione e quantificazione del contributo, non sulla ricevibilità della domanda.
art. 7 dell’Avviso pubblico
Individua le modalità, i termini e gli elementi formali di presentazione della domanda, la cui violazione può comportare la non ricevibilità.
art. 8 dell’Avviso pubblico
Distingue la fase di ricevibilità, relativa a termini, modalità, completezza ed elementi formali, dalle successive fasi di ammissibilità e valutazione; non consente di qualificare come causa di irricevibilità l’erronea indicazione della percentuale di finanziamento.
Massime di principio
- Nelle procedure selettive disciplinate da un avviso pubblico, la non ricevibilità o esclusione può essere pronunciata soltanto per cause previste dalla lex specialis secondo il principio di tassatività delle clausole escludenti.
- Quando la lex specialis distingue le fasi di ricevibilità, ammissibilità e valutazione, l’Amministrazione deve rispettare tale scansione e non può utilizzare una irregolarità attinente alla quantificazione del beneficio per dichiarare irricevibile la domanda.
- La percentuale o l’importo del finanziamento richiesto, se costituisce elemento rilevante per la successiva determinazione del contributo concedibile, non determina la non ricevibilità della domanda in assenza di una specifica previsione dell’avviso.
- L’annullamento della dichiarazione di non ricevibilità non comporta automaticamente il diritto al finanziamento, ma impone all’Amministrazione di riesaminare la posizione dell’interessato nelle fasi procedurali appropriate e nel rispetto della lex specialis.
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