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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15542/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato i ricorsi manifestamente inammissibili, rilevando che la censura proposta non rientrava tra i motivi consentiti contro la sentenza di applicazione della pena. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, escludendo l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Tre imputati, assistiti dal medesimo difensore, hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato la pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge, sostenendo che la sentenza fosse priva di una motivazione concreta in punto di responsabilità penale. Hanno quindi chiesto l'annullamento della decisione. La Corte rileva che, per le sentenze di patteggiamento successive alla riforma richiamata, il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; non è invece più deducibile la doglianza relativa all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova o all'omessa pronuncia ex art. 129 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    indica la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del ricorso

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    art. 610 comma 5bis cod. proc. pen.

    consente di dichiarare senza formalità l'inammissibilità manifesta del ricorso

  • art. 1, comma 62, legge 23 giugno 2017, n. 103

    introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103

    norma richiamata per la disciplina dell'inammissibilità manifesta e del regime dei ricorsi contro il patteggiamento

  • art. 1, comma 51, legge 23 giugno 2017, n. 103

    art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103

    richiamato per la decorrenza del nuovo regime di impugnazione delle sentenze di patteggiamento

  • art. 129 c.p.p.

    l'omessa pronuncia di proscioglimento non è più deducibile quale motivo di ricorso contro il patteggiamento nei limiti indicati

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, alla sanzione pecuniaria

  • Corte cost., sent. n. 186 del 13.6.2000

    Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sono deducibili in cassazione soltanto vizi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e decisione, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • Non è consentito censurare con ricorso per cassazione la sentenza di patteggiamento lamentando l'assenza di motivazione concreta sulla responsabilità penale, la valutazione della prova o la mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. in termini di proscioglimento.
  • La manifesta inammissibilità del ricorso contro una sentenza di patteggiamento può essere dichiarata senza formalità quando la doglianza proposta è estranea ai motivi consentiti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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