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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16053/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce (17/08/2023) che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado (GUP Tribunale di Lecce 03/11/2023) connessa a condanna per i reati di ricettazione e detenzione illegale di arma clandestina e munizioni. Il ricorso deduceva: (1) mancanza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena con riferimento all'eccessivo aumento per la continuazione; (2) violazione dell'art. 175 cod. pen. per carenza di motivazione in ordine al diniego del beneficio della non menzione della condanna.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi manifestamente infondati e il terzo motivo fondato. Ha affermato che il giudice d'appello può, nell'ambito del suo apprezzamento di fatto, negare le attenuanti generiche con motivazione congrua e non contraddittoria e che la commisurazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice (art. 133 c.p.). Tuttavia, poiché il giudice aveva concesso la sospensione condizionale della pena ma negato la non menzione senza fornire una motivazione specifica che spiegasse perché gli elementi favorevoli non bastassero anche per la non menzione, la Corte ha ritenuto carente l'onere motivazionale. Perciò ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al diniego del beneficio della non menzione e ha disposto la non menzione della condanna, potendo la Corte di cassazione disporre direttamente il beneficio sulla base degli elementi già acquisiti.

Norme richiamate

  • art. 62-bis cod. pen.

    Individuazione e valutazione delle circostanze attenuanti rilevanti: la loro sussistenza è questione di fatto e il giudice può escluderle con motivazione sufficiente senza dover valutare puntualmente ogni singolo elemento favorevole invocato.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la commisurazione della pena: la dosimetria della pena è rimessa al potere discrezionale del giudice, sindacabile in Cassazione solo nei limiti della motivazione e dell'eventuale travisamento dei criteri.

  • art. 175 cod. pen.

    Norma relativa al beneficio della non menzione della condanna: il diniego del beneficio deve essere motivato in modo congruo se il giudice ha comunque riconosciuto elementi favorevoli per altri benefici (es. sospensione condizionale).

  • art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.

    Consente l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata quando la Corte di cassazione possa direttamente disporre il beneficio richiesto senza necessità di nuovi accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Il giudice può negare le attenuanti generiche per valutazione di gravità e disvalore del fatto: tale valutazione è di merito e la Cassazione la corregge solo se manca motivazione congrua o vi è travisamento dei fatti.
  • La commisurazione della pena (art. 133 c.p.) è soggetta a ampia discrezionalità giudiziale; le censure sulla dosimetria richiedono evidenziare errori di diritto o palese illogicità della motivazione per avere successo in Cassazione.
  • È ammissibile concedere un beneficio (es. sospensione condizionale della pena) e negarne un altro (es. non menzione), ma il giudice deve motivare specificamente perché gli elementi favorevoli non valgano anche per il beneficio negato; in mancanza la Cassazione può annullare e, se possibile sulla base degli atti, disporre direttamente il riconoscimento del beneficio.
  • Quando la Corte di merito valorizza elementi favorevoli tali da concedere la sospensione condizionale, il diniego della non menzione richiede una motivazione che evidenzi elementi ostativi specifici; l'assenza di tale motivazione espone la decisione al vizio di motivazione.
  • Se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto per riconoscere un beneficio negato ingiustificatamente, la Corte di cassazione può concedere direttamente il beneficio senza rinvio, ai sensi dell'art. 620 c.p.p.

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