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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27566/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione penitenziaria)

La controversia

Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del giudice di sorveglianza che aveva qualificato il suo reclamo come reclamo generico ai sensi dell'art. 35 ord. pen. La doglianza riguardava la limitazione a quattro ore al giorno, anziché alle otto ore richieste, dell'utilizzo del computer. La Corte rileva che non emergeva la deduzione di un diritto soggettivo concretamente violato, né la correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta dell'amministrazione penitenziaria censurata; perciò il reclamo rientrava nella procedura prevista dall'art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., che si esaurisce con la risposta del magistrato e non dà luogo a un provvedimento impugnabile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la decisione del magistrato di sorveglianza non presentasse violazioni di legge, perché il reclamo del detenuto era stato correttamente qualificato come reclamo generico ex art. 35 ord. pen., in assenza della prospettazione di un diritto soggettivo leso. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35 ord. pen.

    Il reclamo del detenuto, se non fondato sulla deduzione di un diritto soggettivo violato e sulla sua correlazione con una condotta dell'amministrazione penitenziaria, è un reclamo generico che attiva una procedura esaurita dalla risposta del magistrato di sorveglianza e non dà luogo a un provvedimento impugnabile.

  • art. 35 ord. pen.

    La tutela prevista opera come rimedio endoprocedimentale privo di autonoma impugnabilità quando manchi l'allegazione di una lesione di posizione soggettiva qualificata.

Massime di principio

  • Nel procedimento di sorveglianza, il reclamo che non prospetti la lesione di un diritto soggettivo specifico e la sua diretta connessione con la condotta dell'amministrazione penitenziaria va qualificato come reclamo generico.
  • Il reclamo generico ex art. 35 ord. pen. dà luogo a una procedura che si conclude con la risposta del magistrato di sorveglianza e non con un provvedimento impugnabile per cassazione.
  • In sede di legittimità non è censurabile la qualificazione del reclamo come generico quando il ricorrente non indichi una violazione di legge e non alleghi una posizione soggettiva tutelata concretamente incisa.
  • La mera richiesta di ampliamento dell'orario di utilizzo di un bene o servizio penitenziario, in assenza di un diritto soggettivo dedotto come violato, non basta a trasformare il reclamo in un mezzo impugnatorio avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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