Cassazione Penale, Ordinanza n. 05982/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze, deducendo due censure. Con il primo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per asserito contrasto di giudicati rispetto alla sentenza del Tribunale di Pisa che aveva assolto l'altro concorrente nel medesimo fatto; sosteneva quindi che l'esito assolutorio del correo avrebbe dovuto incidere sulla propria posizione. Con il secondo motivo ha contestato il diniego delle circostanze attenuanti generiche, assumendo che la motivazione fosse carente o illogica. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché mirava a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio già vagliato con doppia conforme di merito, senza evidenziare illogicità manifeste, e perché l'assoluzione del concorrente non aveva valore decisivo rispetto al rinvenimento della merce di provenienza furtiva nel possesso dell'imputato. Ha ritenuto il secondo motivo non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice abbia valutato adeguatamente gli elementi rilevanti e possa fondarlo sull'assenza di elementi positivi, senza che lo stato di incensuratezza sia di per sé sufficiente dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute automaticamente in base al solo stato di incensuratezza; il diniego è legittimo se il giudice di merito ha valorizzato l'assenza di elementi positivi e ha motivato in modo adeguato sull'equità della pena.
È richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p., che ha inciso sui presupposti per la concessione delle attenuanti generiche.
È richiamata come legge di conversione con modificazioni del d.l. n. 92 del 2008.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa delle prove quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica e da una doppia conforme.
- L'assoluzione di un concorrente nel medesimo fatto non impone automaticamente l'assoluzione dell'altro imputato, se la prova nei suoi confronti è autonoma e specifica, come il possesso di merce di provenienza furtiva.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con l'assenza di elementi di segno positivo e con la ritenuta adeguatezza della pena irrogata; non è sufficiente invocare il solo stato di incensuratezza.
- Le censure che mirano a contestare apprezzamenti di merito sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili quando non denunciano un vizio di motivazione effettivamente rilevante in cassazione.
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