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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12052/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, a seguito di riforma parziale concordata tra le parti e di rinuncia ai residui motivi di impugnazione ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena inflitta in primo grado. Con un unico motivo ha dedotto l'inosservanza di legge in relazione alla qualificazione del reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che il ricorso, in realtà, investiva la determinazione della pena oggetto di indicazione concordata tra le parti, tema non scrutinabile in sede di legittimità in tale evenienza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse diretto a contestare la determinazione della pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., materia che non può essere devoluta in cassazione in presenza di accordo tra le parti. Conseguentemente, richiamata la giurisprudenza costituzionale e constatata l'assenza di elementi per escludere la colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    consente la riforma concordata della decisione e la rinuncia ai residui motivi; quando la pena è stata oggetto di indicazione concordata tra le parti, non è ammissibile il ricorso per cassazione sulla sua determinazione.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.

  • Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186

    richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che contesti la determinazione della pena quando questa sia stata definita sulla base di un accordo tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p.
  • La rinuncia ai residui motivi di impugnazione nell'ambito di una riforma concordata preclude la devoluzione in cassazione delle questioni che attengono al contenuto dell'accordo, salvo profili estranei alla pattuizione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il giudice di legittimità deve applicare l'art. 616 c.p.p. e condannare il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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