Cassazione Penale, Ordinanza n. 32241/2026 del 28/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza e assoluta carenza di specificità dei motivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., nella misura indicata nel dispositivo, il cui importo non emerge dal testo trasmesso.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, tramite il difensore, un'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 591 c.p.p. e la violazione dell'art. 111 Cost., chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato. La Corte ha ritenuto i motivi manifestamente infondati perché privi di specificità in tutte le loro articolazioni, assertivi e generici, nonché privi dell'indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto posti a sostegno delle richieste e di puntuali riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.
Norme richiamate
violazione e falsa applicazione
La censura relativa all'inammissibilità dell'impugnazione è stata respinta perché i motivi dedotti erano generici, assertivi e privi della necessaria specificità.
art. 111 Cost.
La deduzione è stata ritenuta priva di adeguato supporto argomentativo, nel quadro della valutazione di manifesta infondatezza e genericità del ricorso.
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di una causa non imputabile al ricorrente, anche della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- È inammissibile per manifesta infondatezza il ricorso per cassazione fondato su motivi generici, assertivi e privi dell'indicazione dei dati di fatto e delle ragioni di diritto a sostegno delle richieste.
- I motivi di impugnazione devono confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; la mera enunciazione di violazioni normative, senza correlati riferimenti argomentativi all'atto censurato, non soddisfa il requisito di specificità.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che il ricorrente dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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