Cassazione Civile, Ordinanza n. 34572/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non esamina i motivi di ricorso, perché prende atto dell'istanza di estinzione depositata dalla società resistente per adesione alla definizione agevolata prevista dalla legge n. 197/2022. Dichiarato estinto il giudizio, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate. Non viene dunque resa una decisione sul merito della controversia fiscale.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla società un avviso di accertamento per l'anno 2008, contestando la detraibilità dell'IVA relativa ad acquisti di beni e servizi. La società aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; l'Agenzia aveva poi proposto appello e la Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l'appello. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma il contenuto specifico di tali censure non è desumibile dal testo. Nel corso del giudizio di cassazione la società ha presentato istanza di estinzione per intervenuta definizione agevolata ai sensi della legge n. 197/2022, producendo la domanda, la trasmissione telematica e la prova del versamento dovuto.
Norme richiamate
la presentazione della domanda di definizione agevolata, unitamente alla prova dell'avvenuto versamento di quanto dovuto, consente di dichiarare l'estinzione del giudizio pendente
Massime di principio
- Quando una parte dimostra di avere aderito a una definizione agevolata prevista dalla legge e di avere effettuato il pagamento richiesto, il giudizio di legittimità può essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- In presenza di estinzione del giudizio per definizione agevolata, la Corte provvede sulle spese ponendole a carico della parte che le ha anticipate, secondo quanto risultante dal provvedimento estintivo.
Come è indicizzato
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