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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8663/2023 del 28/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 03/03/2022 con cui il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria ha rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso il provvedimento del GIP del 31/07/2021 che aveva negato la revoca o la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva carenza/illogicità della motivazione in ordine alla permanenza del requisito della gravità indiziaria (violazione di cui all'art. 606, co.1, lett. b) ed e) c.p.p., con riferimento anche alla normativa sul trasferimento fraudolento di valori e agli artt.125 co.3, 273, 546 co.1 lett. e) c.p.p.). Inoltre contestava che il Tribunale non avesse considerato adeguatamente l'assoluzione e/o l'archiviazione intervenute nei confronti di coimputati e la precedente revoca di misure cautelari nei loro confronti. Sono stati depositati motivi aggiunti con documentazione non prodotta in sede di riesame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito dell'intervenuto decesso del ricorrente, come documentato. La Corte ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata secondo cui la morte del ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse al gravame e, quindi, l'inammissibilità del ricorso. Pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile e non è stato esaminato nel merito.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    ricorso per cassazione ex art. 310 c.p.p.

    norma richiamata per individuare il rimedio impugnatorio esperito dal ricorrente (appello ex art. 310 c.p.p. poi devoluto in cassazione)

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    vizi di motivazione denunciati nei motivi di cassazione

    articolo richiamato per censurare la motivazione del provvedimento impugnato (carenza/illogicità e violazione di legge nella motivazione)

  • artt. 125, co.3; 273; 546, co.1, lett. e) c.p.p.

    richiamati nel ricorso in relazione alla valutazione della prova e alla motivazione

    norme riferite al procedimento e alla valutazione probatoria invocate per sostenere l'insussistenza della gravità indiziaria e la necessità di considerare atti e sentenze relativi ai coimputati

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    limiti della motivazione riepilogata ai fini della cassazione

    richiamato per la sintesi dei motivi nella motivazione della sentenza di cassazione

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020

    memoria e requisitoria scritta del Procuratore Generale ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    norma procedurale richiamata per l'ammissione di memoria/requisitoria scritta del PG nella fase di cassazione

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 6, n. 2071/1995; Sez. 1, n. 7519/2001; Sez. 6, n. 27309/2010)

    precedenti richiamati sulla perdita dell'interesse per sopravvenuto decesso

    principio consolidato secondo cui la morte del ricorrente determina la sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione e l'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • La morte del ricorrente in una fase processuale generalmente determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'inammissibilità dell'impugnazione: prima di proseguire, verificare sempre se l'interesse impugnatorio sopravvive e può essere esercitato dagli eredi o da altri soggetti legittimati.
  • Se l'impugnazione riguarda misure cautelari personali (es. custodia in carcere) l'interesse è tipicamente personale e si estingue con la morte dell'imputato; in tali casi il ricorso sarà inammissibile.
  • Quando l'impugnazione concerne effetti che possono sopravvivere alla morte (conseguenze patrimoniali o civili collegate alla sentenza), occorre valutare separatamente se gli eredi o il pubblico ministero possono proseguire il gravame.
  • La sopravvenuta morte del ricorrente può essere eccepita dalla Procura e determinare la dichiarazione di inammissibilità: pertanto, chi impugna deve tempestivamente valutare la necessità di coinvolgere eventuali successori o di chiedere misure compatibili con la prosecuzione del giudizio.
  • Anche se esistono assoluzioni o archiviazioni per coimputati, il giudice delle misure deve motivare adeguatamente la persistenza della gravità indiziaria per l'indagato superstite; l'esistenza di esiti favorevoli per altri non è automaticamente decisiva, ma va valutata e motivata.
  • Per evitare l'inammissibilità o la perdita dell'occasione difensiva, è opportuno produrre nei termini tutte le prove e documenti possibili già in sede di riesame e segnalare tempestivamente elementi sopravvenuti; in caso di decesso, gli eredi o il difensore dovrebbero prontamente verificare la possibilità di sostituirsi processualmente ove consentito.

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