Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 34792/2026 del 28/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il testo non descrive i fatti materiali né identifica il reato contestato. L’impugnazione, presentata come appello ma qualificata dalla Corte come ricorso nell’interesse dell’imputata, contestava in termini generici la portata del fatto di reato, mediante mere asserzioni, nonostante la decisione di merito avesse applicato l’art. 131-bis c.p. La Corte ha rilevato inoltre che il ricorso era stato proposto da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per due autonome ragioni: difetto di legittimazione del difensore, non iscritto all’albo speciale per il patrocinio in Cassazione, e sostanziale carenza di argomentazioni a sostegno. Ha escluso che la qualificazione dell’impugnazione come appello poi convertito in ricorso consentisse di derogare al requisito dell’abilitazione. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, ritenendo che non emergessero elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    essendo basato su un tentativo di sminuire, sulla scorta di mere asserzioni, la portata del fatto di reato, per di più a fronte di una sentenza di merito con la quale si è fatta applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.

    La Corte richiama l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto da parte del giudice di merito nel rilevare la genericità delle censure che tentavano di ridimensionare la portata del fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulti che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori è inammissibile; tale requisito non viene meno quando l’impugnazione sia stata erroneamente proposta o qualificata come appello e poi convertita in ricorso.
  • La conversione di un’impugnazione erroneamente qualificata non può attribuire al proponente un trattamento più favorevole rispetto a quello previsto per chi abbia proposto direttamente il corretto mezzo d’impugnazione.
  • Sono inammissibili le censure sostanzialmente prive di argomentazioni, fondate su mere asserzioni e dirette genericamente a ridimensionare il fatto, specialmente quando non si confrontino adeguatamente con la decisione impugnata.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende consegue quando non vi siano elementi per ritenere che la parte sia incorsa senza colpa nella causa d’inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.