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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6210/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per incompetenza funzionale assoluta del GIP. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano perché quest'ultimo provveda sull'istanza avanzata il 29/03/2022.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza con cui il GIP, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rideterminato la pena inflitta a Giuseppe D'AIELLO alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 40/2019. Il Procuratore ha dedotto incompetenza funzionale del GIP, sostenendo che l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile era la sentenza del Tribunale di Milano del 10 giugno 2021 (irrevocabile il 27/07/2021) e che, per la materia dell'esecuzione, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza irrevocabile.

Norme richiamate

  • art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

    art. 665, comma 4, codice di procedura penale

    Introduce un criterio di competenza funzionale ancorato al parametro cronologico: nel procedimento di esecuzione la competenza spetta al giudice che ha pronunciato l'ultima condanna divenuta irrevocabile, senza distinzione tra pluralità di titoli esecutivi o singolo titolo.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019

    La sentenza costituzionale è stata il motivo per cui il GIP aveva rideterminato la pena, ma non incide sul criterio di determinazione della competenza esecutiva; la revisione della pena non modifica l'individuazione del giudice competente se è intervenuta successivamente una diversa sentenza irrevocabile.

  • Giurisprudenza di legittimità

    Cass. Sez. 1, n. 33923/2015; n. 52201/2014; n. 15856/2014; n. 23208/2004

    La Corte di cassazione ha costantemente interpretato l'art. 665, comma 4, come criterio cronologico: quando vi sono più provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato l'ultimo provvedimento irrevocabile.

Massime di principio

  • Nel procedimento di esecuzione la competenza funzionale è determinata cronologicamente: è competente il giudice che ha pronunciato per ultimo la sentenza divenuta irrevocabile.
  • La presenza di più titoli esecutivi a carico dello stesso soggetto non altera il criterio di competenza: non conta se la questione riguarda un singolo titolo o la totalità di essi.
  • Anche quando un giudice dell'esecuzione ridetermini la pena in applicazione di una pronuncia costituzionale, va verificato se quel giudice è effettivamente competente in base all'ordine cronologico delle sentenze irrevocabili.
  • Se un provvedimento è emanato da giudice incompetente per materia o funzionalmente, il rimedio è l'annullamento senza rinvio e la trasmissione degli atti al giudice competente.
  • Chi intende sollevare una questione in sede esecutiva dovrebbe verificare preliminarmente quale sia l'ultimo provvedimento irrevocabile per evitare vizi di incompetenza funzionale.

Testo integrale

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