Cassazione Penale, Ordinanza n. 07487/2026 del 25/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Genova, deducendo un solo motivo relativo all’applicazione della recidiva contestata. Il ricorso mirava a censurare la valutazione della Corte territoriale sulla recidiva reiterata e infraquinquennale. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e respinte in appello, con motivazione ritenuta giuridicamente corretta e non manifestamente illogica. In particolare, la Corte d’appello aveva giustificato la recidiva richiamando i plurimi precedenti penali del ricorrente, ritenuti indice di accresciuta pericolosità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già specificamente esaminate e confutate dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo effettivo con la motivazione della sentenza impugnata.
- L’applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale può essere sorretta dal richiamo ai plurimi precedenti penali dell’imputato, quando tali elementi siano valorizzati come indice di maggiore pericolosità e la motivazione del giudice di merito sia logicamente e giuridicamente corretta.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della decisione sulla recidiva se la motivazione impugnata non presenti manifeste illogicità o errori di diritto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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